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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36279/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (01/04/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 14/03/2025 nei confronti del Marino per due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata ai danni di Gianluca Ritondale. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio chiesto dalla difesa per esaminare nuove dichiarazioni (s.i.t.) rese da Sergio Ritondale e prodotte in udienza; 2) vizio di motivazione per valutazione meramente apparente o incompleta dei gravi indizi a carico, in particolare mancato confronto con la memoria difensiva e con accertamenti difensivi (es. video, consulenza tecnico-scientifica, contrasto sul soprannome e su descrizione/abbigliamento/luogo); 3) violazione di legge sulla contestata aggravante del metodo e agevolazione mafiosa; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non aveva dedotto la "decisivita'" dei nuovi elementi probatori e perche' il termine "ad horas" assegnato per esaminare le proofs emergenti in udienza e' compatibile con la necessita' di rispettare i termini per la decisione ex art. 309 c.p.p.; il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame non si sia adeguatamente confrontato con elementi difensivi potenzialmente rilevanti (investigazioni difensive e consulenza tecnico-scientifica sui video) circa l'attendibilita' della persona offesa e l'individuazione del Marino, rendendo carente la motivazione sul compendio indiziario.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il termine per la produzione di memorie e documenti in cassazione; la Corte osserva che la difesa ha depositato una memoria oltre tale termine ma la questione e' stata richiamata come fatto processuale. Non e' stata pero' decisiva per l'annullamento.

  • art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.

    art. 309, commi 9-10 c.p.p.

    Impone il termine di dieci giorni per la decisione sul riesame delle misure cautelari: tale esigenza giustifica la possibilita' che il tribunale assegni un termine "ad horas" alla difesa per l'esame di nuovi elementi probatori emersi in udienza, purché congruo rispetto alla rapidita' del procedimento.

  • Principio giurisprudenziale della "prova di resistenza" (giurisprudenza della Cassazione)

    richiami a Sez. 3, n. 39603/2024; Sez. 5, n. 31823/2020; Sez. 2, n. 7986/2016

    E' necessario che chi deduce l'inutilizzabilita' di un elemento probatorio dimostri la sua "decisivita'" ai fini della decisione (cd. "prova di resistenza"); la mancata specificazione rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Se nuovi elementi probatori emergono in udienza camerale, la difesa deve spiegare e documentare la rilevanza e la decisivita' di tali elementi per dedurre la violazione del diritto di difesa; l'eccezione generica sull'inutilizzabilita' e' inammissibile.
  • Il tribunale del riesame puo' assegnare alla difesa un termine "ad horas" per esaminare prove nuove quando la rapidita' del procedimento (art. 309 c.p.p.) richiede decisione in breve tempo; la congruita' del termine va valutata nel contesto procedurale.
  • Nelle decisioni cautelari il giudice deve confrontarsi espressamente e compiutamente con le circostanze difensive che possono incidere sull'attendibilita' della persona offesa e sull'identificazione (investigazioni difensive, consulenze tecniche, visione dei filmati); l'omissione di questo confronto determina vizio di motivazione e puo' portare all'annullamento.
  • Le doglianze relative a circostanze aggravanti (es. metodo mafioso/agevolazione mafiosa) devono essere trattate e motivate nel merito, ma tali questioni possono risultare assorbite se la decisione e' annullata per carenze argomentative sull'impianto indiziario generale.
  • La corretta impostazione del ricorso in Cassazione richiede l'uso del principio di autosufficienza: i motivi devono essere autonomamente argomentati nel ricorso, con chiaro richiamo e spiegazione degli elementi di fatto e di diritto contestati.

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