Cassazione Penale, Sentenza n. 26612/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 21/03/2025 che aveva disposto: restituzione dei telefoni cellulari e della somma di denaro sequestrata; annullamento del decreto di convalida del sequestro probatorio per i telefoni e del provvedimento del GIP relativo al denaro; dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di riesame per il sequestro di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento; rigetto della richiesta di riesame relativa alla patente di guida sequestrata. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: la decisione sarebbe illogica perché il sequestro della patente si sarebbe basato soltanto sul dubbio degli operanti circa la conformità di alcuni specimen e non era stata disposta alcuna perizia per accertare la presunta contraffazione, per cui la patente avrebbe dovuto essere restituita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, sebbene sintetica, fosse adeguata a giustificare il sequestro probatorio della patente in vista degli accertamenti sulla sua genuinità e coerente con i principi giurisprudenziali che richiedono una motivazione modulata in relazione alla semplicità della vicenda. Ha confermato la validità della conservazione della patente come cosa pertinente al reato e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sulla illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione: il Tribunale aveva ritenuto il fumus del reato in relazione al quantitativo di hashish rinvenuto e alla condotta dell'indagato.
Codice di procedura penale, art. 354
Attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di preservare lo stato dei luoghi e di procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti; giustificazione dell'intervento iniziale degli operanti.
Codice di procedura penale, art. 355
Obbligo di redigere verbale motivato al momento del sequestro e di trasmetterlo al pubblico ministero, cui spetta la convalida motivata del sequestro entro termini precisi.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamato in relazione all'illiceità della detenzione, uso o alienazione di documenti contraffatti: motif per cui la patente presumibilmente contraffatta non può essere restituita.
Codice penale, art. 240, comma 2, n. 2
Prevede il reato relativo alla falsificazione o all'uso di documenti pubblici o privati; giustifica il mantenimento del sequestro della patente quando sussistono dubbi di contraffazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e la comminazione di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; applicata per disporre la sanzione di euro 3.000.
Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica sulla finalità probatoria, ma il livello di dettaglio richiesto va modulato in relazione al tipo di illecito e alla natura del bene; utilizzato dalla Corte per ritenere adeguata la motivazione sintetica nel caso concreto.
Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018
Precisazione giurisprudenziale che l'obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio va modulato secondo la fattispecie, il tipo di illecito e la relazione tra bene e reato; richiamata per sostenere la sufficienza della motivazione territoriale e sintetica.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare la finalità istruttoria in modo specifico ma il grado di dettaglio della motivazione è rapportato alla complessità della vicenda: in fatti semplici una motivazione sintetica può essere sufficiente.
- La polizia giudiziaria può sequestrare di propria iniziativa beni che appaiono rilevanti per le indagini (art. 354-355 c.p.p.), e l'assenza immediata di una perizia non invalida di per sé il sequestro se la motivazione indica la necessità di accertamenti successivi.
- Beni la cui detenzione, uso o alienazione costituisce reato (es. documenti presumibilmente contraffatti) possono essere conservati in sequestro quando sussistano elementi che giustifichino l'esigenza probatoria; in tali casi la restituzione è preclusa fino agli accertamenti.
- Per il denaro e i telefoni il Tribunale richiede una motivazione che dimostri la rilevanza probatoria del loro sequestro; in mancanza di tale motivazione i beni devono essere restituiti.
- I ricorsi in Cassazione privi di fondatezza possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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