Cassazione Penale, Ordinanza n. 21420/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con pronuncia resa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto per legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione non è stato ritenuto deducibile perché le censure proposte non rientravano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non erano, infatti, specificamente riferite all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha quindi rilevato che l'impugnazione era inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Indica i soli motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta; le censure diverse sono inammissibili.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura eccedente tali limiti è inammissibile.
- Le doglianze contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. devono attenere in modo specifico alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile nei casi previsti, la Corte può provvedere senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche di legge a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
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