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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27772/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/06/2025, che aveva confermato la sua condanna per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla responsabilità, richiamando la motivazione di merito circa l'assenza di giustificazioni attendibili sulla provenienza della merce e del furgone usato per trasportarla e sull'atteggiamento tenuto alla vista degli agenti. Quanto alla particolare tenuità, la doglianza è stata reputata non deducibile per la prima volta in cassazione perché non previamente devoluta in appello. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento del giudice di merito agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Con il terzo motivo ha contestato in modo generico la determinazione della pena; la Corte ha osservato che la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che una specifica motivazione è necessaria solo se la pena è particolarmente elevata, circostanza non ricorrente, anche perché la pena era stata ridotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ha inoltre escluso la possibilità di esaminare per la prima volta in sede di legittimità la richiesta di particolare tenuità del fatto, non essendo stata devoluta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto di motivo di appello, per effetto della catena devolutiva.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte richiama la regola sull'inammissibilità della proposizione in cassazione di questioni non devolute, richiamandola espressamente almeno per le violazioni di legge.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri indicati dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni che non abbiano formato oggetto di specifico motivo di appello, poiché verrebbe meno la necessaria devoluzione al giudice di secondo grado.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che individui gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi.
  • La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando si risolve in una contestazione generica della valutazione di merito; una motivazione particolarmente analitica è richiesta solo in presenza di una pena sensibilmente superiore alla media edittale.
  • La conferma della responsabilità per ricettazione può essere sorretta dall'assenza di plausibili giustificazioni sulla provenienza dei beni e da elementi sintomatici del possesso/trasporto della merce e del mezzo utilizzato, valutati insieme al comportamento tenuto dall'imputato al momento dell'intervento della polizia.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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