Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39208/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso sulla condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza su una contestata recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, privo di specifiche argomentazioni e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a registrare il titolo di reato.

  • artt. 69 e 99 c.p.

    Richiamati implicitamente nel riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; la Corte ritiene però il motivo sul punto generico e non specifico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il trattamento sanzionatorio deve contenere censure specifiche e autosufficienti: non è sufficiente riproporre in modo generico questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul bilanciamento con la recidiva è inammissibile quando non indichi concreti elementi di fatto o di diritto trascurati dalla sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.