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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21264/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte esecutata)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato in base a una sentenza del Tribunale che aveva sciolto una comunione su beni immobili e disposto il rilascio delle quote assegnate. Gli intimati avevano proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., deducendo la nullità del titolo esecutivo per vizio di composizione del giudice e la sua asserita inidoneità a fondare l'esecuzione per genericità nell'individuazione delle quote. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello, rilevando d'ufficio che la sentenza posta a base del precetto era stata dichiarata nulla in sede di gravame, aveva invece accolto l'opposizione. Il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione di plurime norme processuali per avere il giudice di appello rilevato d'ufficio la sopravvenuta insussistenza del titolo esecutivo, sostenendo che nel giudizio di opposizione il thema decidendum sarebbe circoscritto ai motivi dedotti dall'opponente. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione di accoglimento dell'opposizione, sostenendo che, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale non definitivo, il giudizio avrebbe dovuto concludersi con cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale, non con accoglimento dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il rilievo officioso della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, poiché l'esistenza e la persistenza del titolo sono condizioni necessarie dell'azione esecutiva e sono verificabili d'ufficio in ogni stato e grado, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha invece accolto il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se l'esecuzione è intrapresa o minacciata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e questo viene poi caducato dalla cognizione, l'opposizione va definita con pronuncia di cessazione della materia del contendere, non con accoglimento dell'opposizione; le spese vanno regolate secondo soccombenza virtuale rispetto ai motivi originari dell'opposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro del thema decidendum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 615 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dagli intimati

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sul titolo esecutivo

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di trattazione congiunta di altro ricorso, negata per mancanza di identità della sentenza impugnata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base del termine per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • L'esistenza e la persistenza del titolo esecutivo sono condizioni necessarie dell'azione esecutiva e possono essere verificate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e dal giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
  • La caducazione del titolo esecutivo giudiziale per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione non determina una mera trasformazione del titolo, ma il suo venir meno con conseguente perdita dell'idoneità esecutiva.
  • Se l'esecuzione forzata è stata iniziata o minacciata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e tale titolo viene poi caducato, il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere.
  • In tale ipotesi, le spese processuali vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutata con riferimento ai soli motivi originari dell'opposizione.
  • Il tema della permanenza del titolo esecutivo, in quanto presupposto dell'azione esecutiva, può essere rilevato anche indipendentemente dalle specifiche censure formulate dall'opponente, poiché attiene alla legittimazione stessa della pretesa esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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