Cassazione Civile, Ordinanza n. 30004/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2009 emesso nei confronti di una società di costruzioni. Nel primo giudizio la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la notificazione del gravame fosse stata eseguita al difensore originario della società, che aveva rinunciato al mandato, anziché al nuovo difensore, pur risultante intervenuto all'udienza. Nel secondo giudizio, la CTR, investita del ricorso per revocazione promosso dall'Agenzia avverso una diversa sentenza regionale, aveva accolto la revocazione ritenendo sussistente un errore revocatorio per mancata considerazione della prova documentale della rituale notificazione dell'appello al nuovo difensore e, nel rescissorio, aveva accolto nel merito l'appello dell'Ufficio. Contro tali decisioni erano stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, uno dall'Agenzia delle entrate e uno dalla società contribuente; nelle more, la contribuente aveva anche chiesto la sospensione per adesione alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 119/2018, e l'Erario aveva chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte, rilevata l'evidente connessione soggettiva e oggettiva tra i due giudizi, li ha riuniti. Preso atto della documentazione depositata dalle parti, ha verificato che la lite oggetto dei giudizi riuniti era stata definita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.l. 119/2018. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione di entrambi i giudizi per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
La presentazione e la definizione della lite ai sensi della norma sulla definizione agevolata hanno determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione dei giudizi riuniti.
Massime di principio
- Quando più ricorsi sono strettamente connessi sul piano soggettivo e oggettivo, la Corte può disporne la riunione in via preliminare.
- La definizione agevolata della lite intervenuta nelle more del giudizio, se documentalmente provata, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia nel merito delle censure proposte nei ricorsi.
- Le spese possono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate quando il giudizio si estingue per definizione della controversia.
Come è indicizzato
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