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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11396/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo deduce violazione di legge perché la Corte d'appello ha ritenuto sussistente, benché non impugnata dal Pubblico Ministero, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio), circostanza che il giudice di primo grado aveva invece esplicitamente escluso. Tale ricostruzione ha trasformato la procedibilità del reato da quella a querela (come risultante dopo la Riforma Cartabia) in procedibilità d'ufficio, determinando una modifica peggiorativa del regime processuale senza che il PM avesse impugnato. Il secondo motivo (modifica peggiorativa dell'imputazione in assenza di contraddittorio) è stato ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittima la valutazione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero e nonostante l'esclusione espressa dell'aggravante in primo grado, ha fatto emergere una circostanza aggravante trasformando il regime di procedibilità. Sulla base delle modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia il reato è procedibile a querela; pertanto, per difetto di querela, l'azione penale è improcedibile. Il giudice di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Decisione resa il 26 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen., n. 7

    La circostanza aggravante invocata (commesso su cose destinate a pubblico servizio) è stata ritenuta inesistente dal primo giudice; la Corte d'appello non poteva, in mancanza di impugnazione del PM, ritenere tale aggravante e mutare così il regime di procedibilità.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del potere d'ufficio della Corte d'appello: la facoltà di dare al fatto diversa qualificazione giuridica piu' grave opera nei limiti del perimetro devolutivo e non consente di introdurre, in peius, circostanze escluse espressamente dal giudice di primo grado in assenza di impugnazione del PM.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando l'azione penale è improcedibile per difetto di querela.

  • Riforma Cartabia (modifiche alla procedibilità)

    Per effetto delle modifiche normative il reato è divenuto procedibile a querela; pertanto, l'assenza della querela rende improcedibile l'azione penale e impedisce che il giudice d'appello, in assenza di impugnazione del PM, introduca una procedibilità d'ufficio tramite il riconoscimento di un'aggravante precedentemente esclusa.

Massime di principio

  • La corte d'appello non può, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, ritenere sussistente una circostanza aggravante espressamente esclusa dal giudice di primo grado: ciò costituirebbe una 'reformatio in peius' non consentita.
  • Se la normativa vigente rende il reato procedibile a querela, la mancanza della querela è vizio di improcedibilità rilevabile anche in sede di legittimità e comporta, se accertata, l'annullamento senza rinvio della sentenza.
  • Il potere del giudice d'appello di qualificare diversamente il fatto rispetto al primo grado è circoscritto ai profili devoluti con l'impugnazione e non può comportare, in pejus, l'introduzione di nuove aggravanti non contestate dal PM.
  • Quando si verifica un possibile conflitto tra la qualificazione più grave attribuita dal giudice d'appello e l'assenza di impugnazione del PM su quella circostanza, occorre verificare preliminarmente il regime di procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio) e la presenza di querela per escludere il difetto di procedibilità.
  • In situazioni analoghe è opportuno: a) controllare se la circostanza aggravante è stata espressamente esclusa in primo grado; b) verificare se il PM ha impugnato la sentenza di primo grado; c) accertare il regime di procedibilità dopo le eventuali modifiche normative; d) se mancante la querela e la norma richiede querela, chiedere l'annullamento senza rinvio per improcedibilità.

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