Cassazione Penale, Ordinanza n. 36920/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era formulato nei limiti consentiti in sede di legittimità: si risolveva in doglianze di fatto e non si confrontava effettivamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 29 aprile 2025, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 640 c.p. e il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo della truffa contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze si risolvevano in contestazioni di fatto, riproponevano censure già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale e miravano a ottenere una diversa lettura delle prove, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
Norme richiamate
con il quale si deduce violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato
La disposizione è richiamata quale norma relativa alla truffa contestata, ma la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi: dichiara inammissibile la censura sull’elemento soggettivo perché formulata come contestazione di fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in mere doglianze di fatto o sollecitino una diversa lettura e valutazione delle risultanze probatorie.
- La riproposizione di censure già formulate in appello e compiutamente disattese non soddisfa l’onere di confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
- La contestazione della ricostruzione probatoria deve individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali; in mancanza, la doglianza resta estranea al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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