Cassazione Penale, Sentenza n. 11127/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato sostenendo che la motivazione della sentenza fosse "scarna e apparente" e che il giudice non avesse preso atto né verificato la ricorrenza/assenza dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (ovvero la mancata verifica delle eventuali cause di proscioglimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: primo, per tardività (il ricorso è stato depositato il 3/01/2026, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., rispetto alla pubblicazione della sentenza con dispositivo e motivazione in udienza del 18/12/2025); secondo, perché proposto per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 non rientra nelle ipotesi tassative di impugnabilità). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è stata resa recependo l'accordo tra le parti ai sensi di tale articolo, con applicazione della pena convenuta (anni 5 di reclusione).
Riguarda le cause di proscioglimento: il ricorrente lamentava la mancata verifica dell'assenza di tali cause, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non rientri nelle specifiche fattispecie di impugnabilità previste per le sentenze di applicazione della pena su richiesta.
art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. b), cod. proc. pen.
Definisce il termine di quindici giorni per proporre impugnazione per cassazione a decorrere dalla pubblicazione della sentenza; la Corte ha dichiarato il ricorso tardivo in base a tali disposizioni.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a ipotesi tassative (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). La Corte ha ritenuto che la lamentela sul mancato accertamento delle cause di proscioglimento non rientri in queste ipotesi.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano e di irrogare la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono fortemente limitate: solo i motivi espressamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, sono ammessi.
- La censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) non è, di regola, un motivo ammesso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
- I termini processuali vanno calcolati con attenzione: quando la sentenza è pubblicata con dispositivo e motivazione in udienza, il termine di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione decorre da quella data.
- Se il ricorso è tardivo o propone motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile d'ufficio e imporre spese e sanzioni pecuniarie (art. 610, comma 5-bis).
- In cause simili, per avere chance di ammissibilità, l'impugnazione deve attenersi strettamente ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza) e deve essere proposta nei termini previsti.
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