Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.: Atzori sosteneva di non aver avuto conoscenza del processo che aveva portato alla sentenza del Tribunale di Livorno (sez. distaccata di Portoferraio) del 18/9/2020, essendo stato detenuto per altra causa per l'intera fase processuale e avendo il difensore di fiducia rimesso il mandato senza che l'imputato ne fosse informato. L'imputato dichiarava di aver appreso la condanna solo in data 21/1/2021 con la notifica dell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto decisivo che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato (dicembre 2018) al difensore di fiducia dell'Atzori, presso il domicilio eletto dello stesso, in un periodo in cui l'imputato era ancora libero (ingresso in carcere nel giugno 2019) e il rapporto fiduciario era ancora vigente (la rinunzia del difensore risale al 2 ottobre 2019). Tale notifica all'avvocato domiciliate è stata considerata idonea a trasmettere la conoscenza del processo all'imputato; le vicende successive (detenzione, rinunzia del difensore) non incidono sulla conoscenza già acquisita. Il ricorso non ha prodotto elementi fattuali volti a dimostrare che all'epoca della notifica il difensore non avesse accettato l'incarico o che non vi fosse il flusso informativo ordinario tra difensore e assistito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Atzori è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per carenza di conoscenza del processo da parte dell'imputato. La Corte ha interpretato che la notifica dell'atto introduttivo al difensore domiciliatario, in presenza di un rapporto fiduciario in corso, è idonea a far presumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato, escludendo il requisito della "mancata conoscenza" richiesto dall'art. 629-bis.
Riguarda lo svolgimento dell'udienza per ammissione o giudizio in assenza. La sentenza ricorda che l'udienza ex art. 484 (tenutasi il 4/10/2019) non muta il dato della precedente notifica dell'atto introduttivo, essendo la conoscenza già perfezionata al momento della citazione notificata al difensore.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la pronuncia di condanna alle spese e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato. La Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente alle spese e alla somma di €3.000.
Massime di principio
- La notifica dell'atto introduttivo (es. decreto di citazione) al difensore di fiducia presso domicilio eletto, quando il rapporto fiduciario è effettivamente in corso, di norma si considera sufficiente a far conoscere il processo all'imputato e ostacola una domanda di rescissione ex art. 629-bis basata sulla mancata conoscenza.
- Circostanze sopravvenute (ingresso in carcere, successiva rinunzia del difensore, ecc.) non annebbiano automaticamente la conoscenza già acquisita tramite notifica effettuata prima di tali eventi: per ottenere la rescissione è necessario provare che, al momento della notifica, il rapporto difensore-assistito non sussisteva o che il difensore non aveva accettato l'incarico o non aveva potuto né voluto informare l'assistito.
- Per avere successo in una richiesta di rescissione del giudicato per assenza di conoscenza è essenziale produrre elementi fattuali specifici e contemporanei all'atto notificato che dimostrino l'inefficacia della notifica (es. prova documentale che il difensore non aveva l'incarico, che il domicilio non era stato eletto o che il difensore ha omesso intenzionalmente di informare l'imputato).
- La mera affermazione di ignoranza dell'imputato, senza prova controfattuale della validità e dell'efficacia della notifica al difensore, è insufficiente e il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- In ipotesi simili conviene documentare tempestivamente ogni interruzione o contestazione del rapporto fiduciario (comunicazioni di rinunzia/accettazione, annotazioni sul domicilio eletto, ricevute di notifica) e, se necessario, agire preventivamente con i rimedi processuali adeguati per non perdere la possibilità di opporsi validamente alla formazione del giudicato.
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