Cassazione Penale, Ordinanza n. 25230/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di cassazione è investita dei ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 15 gennaio 2025. Dal testo emerge soltanto che i motivi dedotti erano generici e riproducevano censure già esaminate nei gradi di merito; i ricorrenti sollecitavano una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, in particolare contestando l'apprezzamento di attendibilità della persona offesa. La Corte ritiene che tali doglianze non siano scrutinabili in sede di legittimità in assenza di vizi logici evidenti e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata e coerente con quella di primo grado.
Norme richiamate
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di una ricostruzione alternativa del fatto, se non si indicano specifici vizi logici della motivazione.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito.
- La motivazione è immune da censure quando dia conto in modo congruo e coerente delle ragioni della decisione, compreso l'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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