Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di una ASL di ottenere la retribuzione del c.d. "tempo tuta", cioè del tempo impiegato per indossare e togliere la divisa sul luogo di lavoro, e, per una parte di essi, anche del tempo di cambio consegne tra un turno e l'altro. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto solo ad alcuni infermieri e per un periodo limitato, quantificando in 15 minuti complessivi il tempo dovuto per vestizione/svestizione e passaggio consegne in servizi di continuità assistenziale e in sala operatoria, mentre aveva rigettato la domanda degli altri lavoratori. I ricorrenti hanno censurato la decisione per avere: escluso o limitato il diritto nonostante l'obbligo di indossare la divisa fosse incontestato; ricostruito in modo contraddittorio i tempi di lavoro; interpretato i regolamenti aziendali e la successiva contrattazione collettiva in modo estensivo ma non consentito; utilizzato testimonianze mai ammesse o assunte; e, soprattutto per il personale diverso dagli infermieri, negato il riconoscimento del tempo tuta assumendo che mancassero turni, continuità assistenziale o passaggio consegne, quando invece l'obbligo di vestizione sul luogo di lavoro era pacifico. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti gli infermieri già parzialmente soddisfatti, ma ha accolto il quinto motivo per il restante personale, ritenendo erroneo escludere la remunerazione del tempo di vestizione/svestizione solo perché la prestazione non era connessa a turni o a cambio consegne; ha quindi cassato sul punto con rinvio alla Corte d'Appello per nuovi accertamenti sulla quantificazione del tempo dovuto anche per tale personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi di ricorso relativi al personale infermieristico per il quale la Corte d'Appello aveva già riconosciuto in parte il diritto, ritenendo legittima la qualificazione dei tempi di vestizione/svestizione e cambio consegne come tempo di lavoro e non irragionevole la quantificazione forfettaria in 15 minuti complessivi, desunta anche dalla successiva contrattazione collettiva. Ha invece accolto il quinto motivo concernente il restante personale per il quale la domanda era stata rigettata, perché la Corte territoriale aveva escluso il diritto al tempo tuta sulla base della sola mancanza di turni o di passaggi di consegne, trascurando che l'obbligo di indossare e dismettere la divisa sul luogo di lavoro era pacifico e che il punto decisivo era verificare se tali tempi fossero stati già compresi e remunerati nell'orario di lavoro. La causa è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla stessa Corte d'Appello per i necessari accertamenti sulla misura della retribuzione spettante a quel personale.
Norme richiamate
d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a)
viene richiamato per definire l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; tale nozione è ritenuta coerente con la ricomprensione dei tempi di vestizione/svestizione e, se del caso, di cambio consegne nel tempo di lavoro retribuibile
Direttiva 93/104/CE
richiamata in quanto recepita dal d.lgs. n. 66/2003 nella definizione di orario di lavoro
Direttiva 2000/34/CE
richiamata in quanto recepita dal d.lgs. n. 66/2003 nella definizione di orario di lavoro
Direttiva 2003/88/CE, art. 2, n. 1
richiamata quale definizione sovrapponibile di orario di lavoro adottata anche dal diritto dell'Unione
l'atto unilaterale/regolamento della ASL è trattato, quanto all'interpretazione, secondo il medesimo regime del contratto
richiamato implicitamente nel riferimento all'onere della prova, nel senso che ciò che conta è l'accertamento in concreto se i tempi di vestizione/svestizione siano stati o meno già compresi e remunerati
Massime di principio
- I tempi di vestizione e svestizione della divisa, quando imposti da esigenze di servizio, igiene o sicurezza e da svolgersi nel luogo di lavoro, possono integrare a tutti gli effetti orario di lavoro e devono essere retribuiti se non già inclusi nella misura della prestazione remunerata.
- Il tempo di cambio consegne tra turni, quando è funzionale alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale, costituisce tempo di lavoro meritevole di compenso.
- La regolazione unitaria e forfettaria di vestizione/svestizione e cambio consegne non è di per sé illegittima, purché sia ragionevole e non manifestamente incongrua rispetto alle attività preparatorie effettivamente richieste.
- L'interpretazione di regolamenti aziendali o atti unilaterali della pubblica amministrazione assimilati al contratto è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per il mero fatto che il giudice di merito abbia scelto una delle possibili interpretazioni.
- Ai fini del riconoscimento del tempo tuta non è decisivo che la prestazione sia resa in turno o che comprenda il cambio consegne: il dato determinante è se, in concreto, il tempo necessario per vestizione e svestizione sia stato già computato e remunerato nell'orario di lavoro.
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