Ordinanza n. 187/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione su ricorso gerarchico e provvedimento regionale di rigetto dell'istanza di intervento sostitutivo nei confronti del Comune di Scordia, con richiesta di nomina di un commissario ad acta
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato la decisione del 30 marzo 2026 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento regionale del 19 dicembre 2015, relativo all'istanza di intervento sostitutivo ex art. 20, comma 2-bis, della legge regionale n. 22/1986. È stata inoltre impugnata la nota del 14 maggio 2026 e sono stati domandati, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e l'esercizio in via sostitutiva delle attività necessarie alla stipula di una convenzione con il Comune di Scordia. La presente ordinanza non esamina i motivi di merito, ma decide esclusivamente la questione di competenza interna tra la sede di Palermo e la Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.
La decisione
Il Presidente del TAR ha ritenuto tempestiva la deduzione della questione di competenza interna e ha applicato il criterio della territorialità degli effetti previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. Poiché sia gli atti impugnati sia l'eventuale attività amministrativa conseguente alla richiesta di condanna ex art. 34 c.p.a. producono effetti esclusivamente nei confronti di soggetti individuati nell'ambito territoriale della circoscrizione della Sezione staccata di Catania, le difese della ricorrente non sono state ritenute idonee a superare tale criterio. Il ricorso è stato quindi assegnato alla Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia per il seguito di competenza. Nessuna decisione è stata assunta sul merito, sulla domanda cautelare o sulla richiesta di commissario ad acta.
Norme richiamate
Base normativa indicata per l'adozione dell'ordinanza presidenziale.
Il criterio della territorialità degli effetti degli atti impugnati prevale ai fini dell'individuazione della competenza interna tra la sede centrale e la sezione staccata del TAR Sicilia.
La domanda di condanna alla nomina di un commissario ad acta e all'esercizio dell'attività sostitutiva rileva anche ai fini della localizzazione territoriale degli effetti della futura attività amministrativa.
artt. 12, 16, 20 e 24 l.r. 9 maggio 1986, n. 22
Norme regionali richiamate dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di intervento sostitutivo e di stipula della convenzione.
Massime di principio
- Nel riparto interno tra la sede centrale e una sezione staccata dello stesso TAR, il criterio della territorialità degli effetti del provvedimento impugnato, previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., può determinare l'assegnazione della controversia alla sezione staccata competente anche quando l'atto sia stato adottato da un'amministrazione regionale con sede altrove.
- La competenza interna deve essere valutata considerando non solo gli effetti immediati degli atti impugnati, ma anche gli effetti dell'attività amministrativa futura richiesta con la domanda giudiziale, qualora essa riguardi esclusivamente soggetti e situazioni localizzati nel territorio della sezione staccata.
- La questione di competenza interna tra sede centrale e sezione staccata, se tempestivamente dedotta, può essere decisa dal giudice mediante assegnazione del ricorso alla sezione territorialmente competente, senza esame delle questioni di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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