Cassazione Penale, Ordinanza n. 12474/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con separati ricorsi, due imputati hanno impugnato la sentenza del 2 luglio 2024 con cui il GUP del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, le pene concordate per reati in materia di stupefacenti. I ricorsi deducevano: vizi motivazionali sulla determinazione della pena base e sull'aumento per la continuazione; violazione dell'art. 129 c.p.p.; vizi motivazionali sulla pena accessoria. Per uno dei due ricorrenti è inoltre intervenuta una rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, privo di procura speciale, e senza indicazione delle ragioni della rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la sentenza impugnata era una sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiesta dopo il 3 agosto 2017, e che, in tale materia, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi, né risultavano adeguatamente prospettati. Quanto alla rinuncia al ricorso di uno degli imputati, la Corte l'ha considerata inefficace perché firmata dal solo difensore senza procura speciale e priva di specificazione delle ragioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Nel patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La censura ex art. 129 c.p.p. è stata proposta, ma non è risultata ammissibile nel perimetro del ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei termini indicati dalla Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sent. n. 86 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso entro un perimetro rigorosamente circoscritto: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non sono deducibili, con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., censure generiche sulla motivazione della pena base, dell'aumento per continuazione o della pena accessoria, se non si traducono in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- La rinuncia al ricorso per cassazione proposta dal difensore richiede i presupposti formali della procura speciale e l'esplicitazione delle ragioni; in difetto, la rinuncia non può essere presa in considerazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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