Cassazione Penale, Ordinanza n. 18714/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi lasciato ferma la decisione di merito di condanna per il reato contestato, ritenendo infondati o non scrutinabili i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina aggravata/qualificata ex art. 628, secondo comma, c.p. La vicenda concreta, come ricostruita nella sentenza impugnata e richiamata dalla Corte di cassazione, riguarda la sottrazione di merce da un negozio OVS: secondo i giudici di merito, l'agente, per assicurarsi il possesso della refurtiva e procurarsi l'impunità, avrebbe usato violenza nei confronti della persona offesa, anche mediante l'impiego di un'arma, provocando lesioni personali. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'assenza di violenza diretta nei confronti della persona offesa; con il secondo motivo ha censurato il diniego della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, e il secondo motivo non autosufficiente e comunque manifestamente infondato, sia perché non risulta dedotto in appello, sia perché la motivazione di merito sulla gravità del fatto e sulle modalità violente era immune da manifeste illogicità.
Norme richiamate
La rapina è stata ritenuta sussistente sulla base dell'uso di violenza, anche con arma, per assicurarsi il possesso della refurtiva e l'impunità; la censura in cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del compendio probatorio.
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
È richiamata quale fonte della circostanza attenuante invocata dal ricorrente; tuttavia la doglianza è stata ritenuta non dedotta in appello e comunque manifestamente infondata alla luce della gravità del fatto.
Cassa delle ammende
Sanzione conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una diversa lettura del fatto storico e delle prove al fine di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la motivazione di merito sia logicamente e giuridicamente coerente.
- La rapina ex art. 628 c.p. può ritenersi integrata quando la violenza sia funzionale ad assicurare il possesso della refurtiva o l'impunità, anche se posta in essere con l'uso di un'arma e con produzione di lesioni.
- Una censura relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante richiede specifica allegazione dell'avvenuta deduzione nei precedenti gradi e, in mancanza, può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La valutazione sulla gravità del fatto e sulle modalità esecutive, se sorretta da motivazione non illogica, resiste al sindacato di legittimità anche ai fini del giudizio sulle attenuanti.
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