Cassazione Penale, Ordinanza n. 23277/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato nel merito, perché la motivazione della decisione di appello non presentava vizi logici censurabili in cassazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24/06/2025, deducendo un unico motivo di censura sulla motivazione della dichiarazione di responsabilità per ricettazione. In particolare ha lamentato contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione, sostenendo l'assenza di prova dell'effettivo possesso del ciclomotore contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano prive di specificità perché meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e sorretta da elementi fattuali ritenuti idonei a dimostrare la consapevolezza, almeno eventuale, della provenienza illecita del bene e la disponibilità del ciclomotore da parte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, dovuta anche alla mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto del discorso giustificativo con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, non una rivalutazione del merito o delle prove.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità non consente alla Corte di cassazione di verificare direttamente la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
- In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta anche da elementi indiziari, quali la mancata spiegazione o documentazione circa l'acquisto o la ricezione del bene e la disponibilità concreta del mezzo da parte dell'imputato in un contesto fattuale significativo.
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