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Sentenza

Sentenza n. 943/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che riconosceva la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 1060/2023, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei S.p.A., gestore del servizio, aveva accreditato il relativo importo nel borsellino elettronico della docente il 13 febbraio 2026, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha riconosciuto l’intervenuta soddisfazione della pretesa, chiedendo tuttavia il favore delle spese. Il Ministero ha contestato la debenza delle spese, evidenziando che la medesima pronuncia originaria riguardava anche un’altra docente e che il difensore aveva promosso due distinti giudizi di ottemperanza, senza chiederne la riunione, con aggravio per l’Amministrazione e per il Tribunale.

La decisione

Il TAR ha accertato che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa mediante l’accredito della somma riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario. È quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice non doveva più pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; il ricorso è stato pertanto definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato che le due beneficiarie della sentenza originaria avevano promosso separati giudizi di ottemperanza, senza che il difensore ne avesse dato notizia per una possibile riunione, e che il giudizio relativo all’altra docente era già stato definito con liquidazione di 1.000 euro, oltre accessori, in favore del medesimo difensore antistatario. Tale importo è stato ritenuto congruo anche per l’attività svolta nel presente giudizio, sostanzialmente identico al precedente salvo il nominativo della ricorrente. Il TAR ha inoltre valorizzato la serialità dei ricorsi analoghi e la conseguente standardizzazione dell’attività difensiva, richiamando l’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014. Le spese sono state quindi compensate. È stata disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio quando, nel corso del processo, viene meno la situazione di contrasto tra le parti e la pretesa risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    È richiamato per giustificare la riduzione proporzionale del compenso in presenza di posizioni processuali identiche o analoghe, nell’ambito di una pluralità di giudizi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà integrale esecuzione al titolo giudiziale e la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può considerare la proposizione separata di giudizi sostanzialmente identici, l’omessa richiesta di riunione e il fatto che l’attività difensiva sia stata resa nell’ambito di una serie di ricorsi analoghi.
  • La serialità di controversie aventi identico contenuto può giustificare una riduzione proporzionale del compenso professionale, in ragione della standardizzazione delle modalità di gestione e della minore attività necessaria per ciascun singolo giudizio, anche alla luce dell’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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