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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31833/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, tramite procuratori speciali, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Un ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena, sostenendo che la rinuncia ai motivi di appello riguardasse solo i motivi di merito. Gli altri due ricorrenti, con ricorso congiunto, hanno dedotto: il mancato accoglimento di motivi di appello con cui chiedevano l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere; l'omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena; il vizio del consenso sulla misura della pena, desunto dalla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato. La Corte di cassazione ha esaminato la questione alla luce delle Sezioni Unite Fazio, chiarendo che nel concordato in appello non si applicano i limiti impugnatori previsti per il patteggiamento, ma resta preclusa la riproposizione in cassazione dei motivi ai quali si sia espressamente rinunciato. Poiché dal verbale risultava la rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi alla prescrizione per un capo e alla misura della pena concordata, i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili nella parte in cui censuravano motivi rinunciati; la pena era inoltre quella determinata dalle stesse parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, nel caso di sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non opera l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma le doglianze in cassazione restano precluse nei limiti dei motivi di appello espressamente rinunciati. Dal verbale dell'udienza risultava la rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo la prescrizione per un capo e la determinazione del trattamento sanzionatorio, poi concordato. Conseguentemente, le censure sulla mancata assoluzione, sulla motivazione del trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale non potevano essere esaminate. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello non è un rito speciale, ma si inserisce nel giudizio ordinario di secondo grado; non introduce, di per sé, limiti speciali all'impugnazione diversi da quelli derivanti dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione, introdotta per il patteggiamento, non è applicabile in via analogica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione resta proponibile nei limiti generali previsti per i motivi non coperti da rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Rileva solo per consentire la dichiarazione de plano dell'inammissibilità nei ricorsi avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., senza incidere sui presupposti sostanziali di ammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di appello che recepisce il concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento o sull'insussistenza di cause di non punibilità rispetto ai motivi rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non si applicano i limiti speciali all'impugnazione previsti per il patteggiamento; la disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione resta quella generale.
  • La rinuncia espressa ai motivi di appello determina, sui punti oggetto di rinuncia, una preclusione sostanziale che impedisce di riproporre le stesse censure in cassazione.
  • Quando il giudice di secondo grado recepisce l'accordo delle parti sulla pena, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento o su questioni non devolute, se queste sono coperte dalla rinuncia ai motivi.
  • La mancata contestazione in cassazione di punti effettivamente devoluti non consente di superare la preclusione derivante dalla rinuncia espressamente formalizzata nel verbale d'udienza.
  • L'accordo sulla misura della pena concordata rende inammissibili doglianze successive che mirino a rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio nei limiti già accettati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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