Cassazione Civile, Ordinanza n. 20318/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un avvocato, munito di titoli esecutivi giudiziali per spese processuali, aveva pignorato crediti dell'ordine professionale verso una banca nell'ambito di un'espropriazione presso terzi. L'ente esecutato propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; l'esecuzione non fu sospesa e le somme furono assegnate al procedente. Il tribunale accolse poi l'opposizione e condannò il creditore a restituire le somme assegnate. La corte d'appello, in parziale riforma, riconobbe tuttavia un credito residuo del procedente pari a euro 61,39, riducendo la condanna restitutoria solo a tale importo e confermando per il resto la decisione di primo grado. Il ricorrente propose ricorso per cassazione con otto motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; dalla decisione emerge che il rilievo assorbente riguardava un vizio processuale rilevabile d'ufficio: nel giudizio di merito non aveva partecipato il terzo pignorato, pur essendo necessario il suo contraddittorio nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, affermando che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Poiché il terzo non era stato evocato né nel merito né in cassazione, l'intero processo è stato dichiarato nullo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Gorizia, quale giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta nel corso del processo esecutivo, nel caso concreto relativa al credito azionato in via esecutiva.
richiamato come base normativa dell'espropriazione presso terzi, nel cui ambito il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi oppositivi.
richiamato per evidenziare che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa senza sospensione dell'esecuzione.
richiamato per il dovere del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando sia rilevata la violazione del litisconsorzio necessario.
base della cassazione con rinvio al giudice di primo grado in caso di nullità dell'intero processo per difetto di contraddittorio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato con riferimento alla costituzione personale dell'avvocato ricorrente.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice.
- Il contraddittorio del terzo pignorato è imposto dalla diretta incidenza del giudizio sulla validità ed efficacia degli atti esecutivi, inclusa l'ordinanza di assegnazione che costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti.
- Se la violazione del litisconsorzio necessario non viene rilevata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le pronunce emesse e rinviare la causa al giudice di primo grado.
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