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Parere

Parere n. 731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Ilaria Cascarano contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi dell’Insubria – Varese e Cineca – Consorzio Interuniversitario e nei confronti dei signori Sipala Stefania e Chirico Vincenzo Alessio: I.per l’annullamento, in via principale: - del provvedimento del 30 gennaio 2015 con cui il Miur, tramite il portale informatico Universitaly, ha reinserito, in esecuzione dell’ordinanza n. 510/15 resa dal T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, il dott. Chirico Vincenzo Alessio nelle graduatorie relative alla specializzazione medica in Medicina legale, nonostante lo stesso fosse stato dichiarato decaduto in ragione di espressa rinuncia, nella parte in cui non ha previsto il sovrannumero, determinando così la non copertura di uno dei due posti messi a bando; - delle graduatorie riformulate a seguito ed in esecuzione del provvedimento n. 510/15 emesso dal T.A.R. Lazio, Sez. III-bis; - delle istruzioni fomite al Cineca da parte del Miur in merito all'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 510/15; -di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato; nonché, in via subordinata: - del D.M. 30 giugno 2014, n. 105, ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle scuole prescelte; - del bando di concorso di cui al D.M. MIUR 8 agosto 2014 n. 612 e dei D.M. MIUR 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712, anche ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le "specifiche graduatorie di Scuola" in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra scuola prescelta pur se questa non rappresenta la "prima" delle opzioni prescelte; - del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di Specializzazione per poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle "specifiche graduatorie di Scuola" indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre; ed anche nella parte in cui assume che abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa; - della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Miur in data 5 novembre 2014 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2013-2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti; - del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014; - del verbale della Commissione del 3 novembre 2014 e del verbale "primitivo di assegnazione dei C.d. SSD"; - della nota Miur 3 novembre 2014, n. 1351, e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota Miur 3 novembre 2014, n. 1355; - del verbale della Commissione del 4 novembre 2014; - del verbale redatto presso il Miur in data 5 novembre 2014 anche a seguito della richiesta di correzione non effettuata dal Miur; - di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti irregolarità; - della nota del MIUR prot. n. 1898 del 19 dicembre 2014 e dell’allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31 ottobre 2014; - delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate; - degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie; - dell'accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014; - dell'operato dell'amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 1° novembre 2014; - dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 3 novembre 2014; - del comportamento dell’amministrazione, nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito, secondo un ordine diverso da quello desumibile dai punteggi relativi alle prove effettivamente svolte dai candidati; - degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state assunte; - dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza; - di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal Miur, dal Cineca e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove in sedi locali; - degli atti e verbali relativi all'operato della Commissione Nazionale di cui al DM MIUR 23 luglio 2014 n. 584; - dell'operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato; II. nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso, secondo l'ordine di preferenza indicato; III. nonché per la condanna elle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa201500838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti di riformulazione delle graduatorie per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina legale, con domanda di ammissione in soprannumero e di risarcimento del danno

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente aveva impugnato, tra l'altro, il provvedimento ministeriale del 30 gennaio 2015, le graduatorie riformulate in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 510/2015 e gli atti della procedura nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014. La contestazione principale riguardava il reinserimento in graduatoria di un candidato precedentemente dichiarato rinunciatario, con conseguente mancata copertura di uno dei posti disponibili e asserito scavalcamento della ricorrente, collocata al posto n. 361 con 87,5 punti. Erano stati inoltre dedotti numerosi vizi riferiti alla procedura concorsuale nazionale, tra cui violazione dei principi di merito, imparzialità, trasparenza, buon andamento, segretezza e anonimato della prova, errata formulazione di quesiti, irregolarità nella verbalizzazione, errata valutazione dei titoli, difetto di istruttoria e violazione della normativa ministeriale. Nel corso del procedimento è emerso che il ricorso era stato oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, trasposto dinanzi al TAR Lazio e definito con sentenza n. 4713/2022.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure, la domanda cautelare, la richiesta di ammissione in soprannumero né le pretese risarcitorie. Preso atto della trasposizione del ricorso davanti al TAR Lazio mediante opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e della successiva definizione del giudizio con sentenza n. 4713/2022, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso straordinario

A seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso è stato trasposto e riassunto dinanzi al TAR Lazio, con conseguente improcedibilità della sede straordinaria.

Definizione del giudizio davanti al TAR

La trasposizione è stata seguita dalla definizione del giudizio davanti al TAR Lazio con sentenza n. 4713/2022; il Consiglio di Stato non ha quindi proceduto all'esame delle numerose doglianze formulate nel ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L'opposizione comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata con riguardo alle modalità di deposito diretto del ricorso straordinario; tale profilo non è stato oggetto di contestazione o decisione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando il ricorso straordinario è oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e viene trasposto davanti al competente TAR, la sede straordinaria non può proseguire e il relativo ricorso deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La definizione del giudizio trasposto davanti al TAR esclude l'esame nel procedimento consultivo straordinario delle censure, delle domande cautelari e delle pretese sostanziali formulate nel ricorso originario.

Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al TAR

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata all'ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina legale contro il Ministero competente, le università interessate e Cineca, con domanda cautelare e richiesta di ammissione in soprannumero e di risarcimento del danno.

Premesse e vicenda contenziosa

La ricorrente contestava gli atti di riformulazione delle graduatorie adottati in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 510/2015. In particolare, lamentava il reinserimento in graduatoria di un candidato precedentemente dichiarato rinunciatario, circostanza che avrebbe determinato il suo scavalcamento e la mancata copertura di uno dei posti disponibili.

Il ricorso conteneva inoltre numerose censure riferite alla procedura concorsuale nazionale per l'anno accademico 2013/2014, concernenti la formulazione dei quesiti, la segretezza e l'anonimato della prova, la verbalizzazione delle operazioni, la valutazione dei titoli, la regolarità degli atti delle commissioni e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, merito, buon andamento e legittimo affidamento.

Fase cautelare e acquisizione degli atti

Con il parere interlocutorio n. 2644/2015 era stata accolta in parte la domanda cautelare, mediante ammissione temporanea della ricorrente alla frequenza della Scuola di specializzazione in Medicina legale, in soprannumero e senza trattamento economico. Lo stesso parere aveva sollecitato il Ministero a trasmettere la relazione istruttoria prevista dalla legge.

Poiché la relazione non era stata trasmessa, la Sezione Prima aveva successivamente chiesto alle parti di comunicare la permanenza dell'interesse alla decisione e aveva nuovamente richiesto al Ministero informazioni istruttorie, comprese quelle aggiornate sulla carriera accademica della ricorrente.

Trasposizione del ricorso

La difesa della ricorrente ha comunicato che il ricorso era stato oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Esso era stato quindi trasposto e riassunto dinanzi al TAR Lazio, nel giudizio iscritto al n. 8367/2015, definito con sentenza n. 4713/2022.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale amministrativa. L'opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce infatti la prosecuzione della procedura consultiva relativa al ricorso straordinario, trasferendo la controversia davanti al TAR competente.

La Sezione non ha pertanto esaminato nel merito le censure relative alla graduatoria, alla posizione del candidato reinserito, alla regolarità della procedura concorsuale, alla domanda cautelare, alla richiesta di ammissione in soprannumero o alle pretese risarcitorie.

Conclusione

Il parere è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La decisione è di natura processuale e non contiene una valutazione sulla fondatezza delle contestazioni mosse agli atti della procedura di ammissione alle scuole di specializzazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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