Cassazione Civile, Ordinanza n. 26827/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Una risparmiatrice, quale cointestataria di un buono fruttifero postale della serie P emesso il 18.06.1986, aveva chiesto la condanna dell'emittente al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella rimborsata, sostenendo che dovessero applicarsi gli interessi risultanti dalla tabella stampata sul titolo. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo prevalenti le condizioni riportate sul buono e non operante, nel caso concreto, la disciplina sopravvenuta del D.M. 13.6.1986 n. 148. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, dell'art. 6, comma 2, del D.M. 13.6.1986 e falsa applicazione dei principi delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale. In sintesi, ha sostenuto che i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione e non titoli di credito; che la normativa consentiva la variazione in peius dei saggi di interesse anche per serie precedenti; che per i buoni della serie P emessi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1986 i nuovi saggi della serie Q dovevano decorrere dal 1° luglio 1987; e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rendeva conoscibile la modifica, senza necessità di ulteriore comunicazione o accettazione del sottoscrittore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, opera un'integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dalla norma. Ha dunque escluso che, nel caso di specie, dovesse prevalere in modo assoluto la tabella originaria stampata sul titolo, valorizzando invece la disciplina normativa sopravvenuta e il meccanismo di eterointegrazione del rapporto.
Norme richiamate
Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto ... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie
consente la variazione dei tassi anche per buoni già emessi e l'integrazione del regolamento contrattuale tramite decreto ministeriale per le serie precedenti, nei limiti della disciplina applicabile
art. 6, comma 2, D.M. 13 giugno 1986 n. 148
Per i buoni della serie 'P' emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987
la disposizione è applicabile ai buoni della serie P emessi nel periodo indicato e determina la decorrenza dei nuovi saggi di interesse dal 1° luglio 1987
i buoni postali sono qualificati come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, con esclusione dei relativi principi di autonomia, incorporazione e letteralità
richiamato in motivazione per affermare la prevalenza delle clausole aggiunte su quelle precedentemente scritte, ove incompatibili, nei moduli contrattuali
l'interpretazione del contratto deve ricercare l'intenzione delle parti nel complesso del testo, non arrestarsi al solo senso letterale di singole clausole
richiamato solo come conseguenza dell'estraneità dei buoni postali alla disciplina dei titoli di credito
Massime di principio
- I buoni fruttiferi postali, quando rientrano nella disciplina dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, non vanno letti esclusivamente alla luce del testo stampato sul titolo: il rapporto può essere integrato dalle variazioni dei tassi disposte con decreto ministeriale, se la norma prevede l'estensione alle serie precedenti.
- La qualificazione dei buoni postali come documenti di legittimazione esclude l'applicazione integrale della disciplina dei titoli di credito; ne deriva che il contenuto del diritto non è ricostruito solo sulla base della letteralità del titolo, ma anche della disciplina normativa esterna richiamata dal sistema.
- In presenza di una previsione normativa che consente la modifica dei tassi per le serie precedenti, la mancata corrispondenza tra tassi stampati sul buono e tassi fissati dal decreto non impedisce di applicare questi ultimi, quando il rapporto rientri nell'ambito temporale e oggettivo della disciplina sopravvenuta.
- La conoscibilità della modifica dei tassi è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo necessaria una comunicazione individuale al sottoscrittore per l'operatività della variazione normativa.
- Se il testo del buono è incompleto o ambiguo quanto ai rendimenti, il regolamento contrattuale può essere completato tramite eterointegrazione con il decreto ministeriale richiamato dalla norma di legge.
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