Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 con cui l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nella cessione d'azienda, assumendo come maggior corrispettivo non dichiarato, e quindi come plusvalenza imponibile, il valore dell'avviamento già definito in un precedente giudizio sull'imposta di registro, coperto da giudicato. Il giudizio era stato riassunto dopo una precedente cassazione con rinvio, resa perché la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita difetto di specificità. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva la nullità della sentenza del giudice di rinvio per violazione del principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione: sosteneva che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rideterminare il valore della cessione escludendo il valore attribuito alla tabella merceologica X, che egli assumeva decisiva per il fatturato dell'ultimo triennio, e che la motivazione della sentenza di merito era inconferente e non spiegava perché, esclusa tale licenza/tabella, il valore dell'azienda non dovesse mutare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che la precedente cassazione con rinvio non imponeva una nuova valutazione dell'avviamento escludendo il valore della tabella merceologica X, ma soltanto l'esame nel merito delle prove offerte dal contribuente e la motivazione sulle ragioni per cui esse fossero o meno idonee a contrastare la presunzione derivante dal valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro. Ha inoltre osservato che il contribuente stava in realtà travisando il contenuto della precedente pronuncia di legittimità, che aveva solo imposto al giudice di rinvio di esaminare le prove e il merito. La Commissione regionale, nel giudizio di rinvio, aveva effettivamente valutato i documenti prodotti e li aveva ritenuti insufficienti a dimostrare l'incidenza della restituzione della tabella merceologica sul prezzo di cessione, trattandosi di una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata regolare costituzione dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto la disciplina richiamata in tema di ulteriore contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma il contenuto del rinvio va interpretato in coerenza con la precedente decisione: se la Cassazione ha imposto l'esame del merito e della prova, non può pretendersi dal giudice di rinvio una nuova determinazione del fatto diversa da quella già devolutagli.
- La presunzione di maggior corrispettivo o di plusvalenza derivante dal valore definitivamente accertato in sede di imposta di registro può essere utilizzata anche ai fini delle imposte sui redditi, salvo prova contraria del contribuente.
- La prova contraria offerta dal contribuente deve essere specifica e idonea a incidere sul dato posto a base dell'accertamento; non è sufficiente allegare un fatto astrattamente rilevante se non si dimostra in concreto il suo effetto sul valore o sul prezzo di cessione.
- La valutazione circa l'idoneità dei documenti e delle circostanze dedotte a contrastare la presunzione fiscale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
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