Cassazione Penale, Sentenza n. 1952/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e riciclaggio relativi a una Land Rover di provenienza illecita reimmatricolata in Germania con targhe e carta di circolazione contraffatte. Deduzioni principali: 1) difetto di giurisdizione italiana perché le condotte (reimmatricolazione e utilizzo della carta contraffatta) sarebbero state commesse in Germania; 2) mancanza di prova del reato presupposto (appropriazione indebita/furto del veicolo o della carta) necessario per integrare il reato di riciclaggio; 3) intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, posto che il furto della carta di circolazione risalirebbe al 2009. In appello i ricorrenti avevano anche sottolineato elementi processuali (fatti di fermo in Germania, possesso della carta originale il 4/4/2013, nuova immatricolazione in Germania l'8/4/2013) che secondo loro escluderebbero condotte commesse in Italia.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per verificare la sussistenza della giurisdizione italiana. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 6 c.p., la giurisdizione italiana sussiste se l'azione è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, e che è sufficiente anche un solo 'frammento' di condotta compiuto in Italia. Tuttavia, nel caso concreto la Corte di merito aveva attribuito ai ricorrenti una frazione di condotta che essi non potevano aver compiuto se non concorrendo nel reato presupposto (circostanza non dimostrata), e non risultano da sentenza elementi che dimostrino altri segmenti di condotta realizzati in Italia. Pertanto il giudice del rinvio dovrà cercare negli atti elementi diversi volti a dimostrare che almeno un frammento di riciclaggio o ricettazione sia stato commesso in Italia. Se il reato fosse accertato come interamente commesso all'estero, il giudice dovrà valutare l'applicazione dell'art. 9 c.p. (extraterritorialità per cittadini italiani) verificando la presenza del requisito della presenza dell'imputato in Italia prima dell'esercizio dell'azione penale e, per la ricettazione, l'eventuale richiesta del Ministro o la querela/istanza della persona offesa. Gli altri motivi di ricorso (prove del reato presupposto, prescrizione ecc.) sono rimessi al giudice del rinvio e qui assorbiti.
Norme richiamate
Il reato si considera commesso in territorio dello Stato quando l'azione o omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte; per la giurisdizione italiana è sufficiente anche un solo frammento della condotta realizzato in Italia.
Prevede l'applicazione della legge italiana al cittadino italiano che ha commesso un reato comune all'estero, a condizione che l'imputato si trovi nel territorio dello Stato. Per il riciclaggio (pena minima non inferiore a tre anni) non sono richiesti requisiti ulteriori; per la ricettazione occorre anche la richiesta del Ministro della giustizia o, più verosimilmente, l'istanza/querela della persona offesa.
La clausola di riserva richiede l'accertamento del reato presupposto per l'integrazione e la punibilità del reato di riciclaggio; se il reato presupposto non è provato o non è imputabile agli stessi soggetti, può venir meno la responsabilità per riciclaggio.
Massime di principio
- Per stabilire la giurisdizione italiana è sufficiente che almeno un 'frammento' della condotta illecita sia avvenuto in Italia; il giudice deve però individuare elementi fattuali concreti che dimostrino tale frammento.
- Se tutti gli atti costitutivi del reato (es. reimmatricolazione, uso di documenti contraffatti) sono avvenuti all'estero, occorre valutare l'applicazione dell'art. 9 c.p.: la giurisdizione nazionale richiede la presenza dell'imputato in Italia prima dell'esercizio dell'azione penale (condizione preesistente).
- Per il reato di riciclaggio è necessario accertare il reato presupposto; l'assenza di prova di tale reato può escludere la punibilità per riciclaggio ai sensi della clausola di riserva (artt. 648 e 648-bis).
- In casi di pluralità di atti distribuiti tra più ordinamenti (es. furto in Italia, reimmatricolazione all'estero) è essenziale ricostruire cronologia e luoghi dei singoli momenti materiali (possesso dei documenti, spostamenti, atti di immatricolazione) per decidere la giurisdizione e la responsabilità.
- Verificare sempre i termini di prescrizione per ciascun reato contestato (falso, ricettazione, ecc.), avendo riguardo alla data di commissione degli specifici atti e non solo alla data del fatto originario.
- Se in sede di rinvio la giurisdizione italiana viene riconosciuta, il giudice dovrà valutare anche i motivi istruttori rimasti assorbiti (prova del reato presupposto, eventuali cause estintive, prescrizione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1909/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1911/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →