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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28420/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU per l'anno 2013, con richiesta di pagamento di euro 2.270 per insufficiente versamento, emesso nei confronti del proprietario di due appartamenti adiacenti siti in Napoli e accatastati separatamente. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la commissione regionale aveva confermato l'accoglimento ritenendo che l'agevolazione per abitazione principale potesse spettare anche all'immobile 'iscrivibile' in catasto come unica unità immobiliare, e dunque anche a due unità contigue, se strutturalmente e funzionalmente unificabili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, sostenendo che l'esenzione IMU per abitazione principale spetta solo a un'unica unità immobiliare e non può estendersi a due distinte unità immobiliari, ancorché contigue e di fatto utilizzate congiuntamente, se non costituenti una sola unità catastale o comunque non riconducibili alla nozione normativa di unica unità immobiliare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, per il suo chiaro tenore letterale e per la natura strettamente interpretativa delle norme agevolative, limita l'esenzione IMU all'abitazione principale costituita da un'unica unità immobiliare iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità. Ne consegue che l'agevolazione non può essere estesa a più unità contigue, anche se di fatto unificate e utilizzate come abitazione principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa"; "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"

    L'esenzione IMU per abitazione principale è di stretta interpretazione e si riferisce a una sola unità immobiliare; non può essere estesa a ulteriori unità contigue di fatto unificate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge da parte della sentenza di merito.

Massime di principio

  • In materia di IMU, l'agevolazione per abitazione principale spetta soltanto se l'immobile rientra nella nozione normativa di unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale.
  • Le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
  • La circostanza che due unità immobiliari contigue siano di fatto utilizzate come un'unica abitazione non basta, da sola, a consentire l'esenzione IMU se la disposizione richiede un'unica unità immobiliare.
  • Quando il giudice di merito interpreta la disciplina agevolativa in contrasto con il suo tenore letterale, la sentenza è censurabile per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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