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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17170/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati per una pluralità di contestazioni in materia di reati tributari ex d.lgs. 74/2000, assolvendo uno di essi limitatamente a un capo (capo 7) perché il fatto non sussiste. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo, poiché depositato oltre il termine di impugnazione calcolato ai sensi dell'art. 585 c.p.p., escludendo la sospensione feriale sulla base del precedente delle Sezioni Unite richiamato nel provvedimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che la sentenza di appello, pronunciata il 10/7/2025, era stata depositata il 19/8/2025; il termine per impugnare, pari a 45 giorni più 15 giorni per l'assenza dell'imputato, decorreva dal 9/9/2025 e scadeva l'8/11/2025. Poiché il ricorso era stato depositato il 19/11/2025, è stato considerato tardivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    regola la decorrenza e la durata del termine per impugnare; nel caso concreto è stato applicato il termine di 45 giorni più 15 giorni per l'assenza dell'imputato.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    costituisce la base normativa delle plurime contestazioni tributarie oggetto dei giudizi di merito.

  • Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo

    richiamata per affermare che la sospensione feriale non operava nel calcolo del termine per impugnare nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di impugnazione, anche se i motivi dedotti investono l'affermazione di responsabilità nel merito.
  • Nel calcolo del termine per impugnare deve tenersi conto della decorrenza dalla data di deposito della sentenza e, se ricorrono i presupposti, dell'aumento del termine per l'assenza dell'imputato in giudizio.
  • La sospensione feriale non si applica automaticamente al termine di impugnazione, dovendosi verificare se, secondo il regime processuale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, essa operi nel caso concreto.
  • La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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