Cassazione Penale, Sentenza n. 13183/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova e la proroga, sostenendo in primo motivo che non sussistevano i presupposti di cui all'art.168‑quater c.p. perché i rapporti degli operatori erano positivi e non vi erano trasgressioni gravi o reiterate; deduceva inoltre inesattezza numerica sul computo delle ore di pubblica utilità. Con il secondo motivo contestava l'affermazione di volontarietà nell'inadempimento, asserendo che la mancata esecuzione era dovuta a ragioni non volontarie o organizzative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la revoca della messa alla prova, prevista dall'art.168‑quater n.1) c.p., possa fondarsi anche su una sola trasgressione quando essa presenti qualità e gravità tali da precludere una prognosi di miglioramento, e che l'ordinanza di revoca sia sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge (art.464‑octies c.p.p.), non già sulla logica della motivazione. Nel caso concreto il giudice di merito ha motivato adeguatamente la gravità dell'inadempimento (mancato raggiungimento delle ore previste nonostante la proroga), onere motivazionale ritenuto soddisfatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
n.1) "grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alla prescrizione imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità"
La disposizione consente la revoca anche per una sola trasgressione se di tale gravità da escludere una prognosi favorevole; la revoca è prevista come conseguenza quando sussistono i presupposti e impone al giudice di motivare l'adozione dell'atto
art. 464‑octies cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ordinanza di revoca della messa alla prova è impugnabile in Cassazione per violazione di legge; ne deriva l'esclusione del sindacato sulla mera logicità della motivazione se non inquadrabile come violazione di norme di legge
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ricorda i limiti del sindacato in presenza del rimedio di cui all'art.464‑octies
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova può essere disposta anche per una singola violazione quando questa sia di tale gravità da compromettere la prognosi di recupero; non è necessario che le violazioni siano multiple
- In sede di Cassazione l'ordinanza di revoca è sindacabile principalmente per violazione di legge: non è ammesso un ampio controllo sulla logica della motivazione salvo che la motivazione configuri un vizio di diritto
- Il giudice che revoca deve adempiere a un onere motivazionale specifico, spiegando perché la trasgressione concreta giustifica la revoca; valutazioni adeguatamente motivate sono difficilmente annullabili in Cassazione
- La mera esistenza di relazioni positive degli operatori o di una proroga non esclude automaticamente la revoca se il computo dell'adempimento (es. ore di servizio) resta al di sotto del previsto e la condotta è ritenuta significativa
- La valutazione della volontarietà o delle cause non volontarie dell'inadempimento rileva, ma deve essere concretamente esaminata e motivata dal giudice di merito; in mancanza di convincente argomentazione favorevole al beneficiario, prevale la valutazione di revoca
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