Ordinanza n. 1174/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza all' ordinanza definitiva del Tribunale di Ragusa che ha disposto l’assegnazione in favore del creditore procedente Banca Ifis spa della somma di €.174.253,45 presso il terzo pignorato Comune di Chiaramonte Gulfi, oltre alle spese della procedura esecutiva liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 2.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. e spese di registrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza definitiva del Tribunale di Ragusa di assegnazione al creditore di una somma pignorata presso il Comune, oltre alle spese della procedura esecutiva
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza definitiva del Tribunale di Ragusa, che aveva disposto l’assegnazione in suo favore della somma di 174.253,45 euro presso il Comune di Chiaramonte Gulfi, quale terzo pignorato, oltre alle spese esecutive. Il TAR ha rilevato d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché non risultava regolarmente provata la notificazione a mezzo PEC del titolo esecutivo. In atti erano state depositate soltanto copie per immagine dei messaggi PEC di accettazione e consegna, non le ricevute nel formato informatico richiesto dalla normativa sul processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né si è pronunciato sull’ammissibilità del ricorso o sulla fondatezza della domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, onerando la parte ricorrente di depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, le ricevute PEC di accettazione e consegna del titolo esecutivo nel formato .eml, secondo la normativa vigente sul PAT. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. Il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
Consente al giudice, nel contraddittorio processuale, di rilevare questioni rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto il TAR ha evidenziato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità del ricorso.
Normativa vigente sul processo amministrativo telematico
Richiede il deposito delle ricevute PEC nel formato informatico .eml, ritenuto necessario per comprovare regolarmente la notificazione telematica del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notificazione del titolo esecutivo costituisce un presupposto rilevante per l’ammissibilità della domanda e deve essere fornita in modo regolare e verificabile.
- La produzione di mere copie per immagine dei messaggi PEC di accettazione e consegna può non essere sufficiente a dimostrare la notificazione telematica del titolo esecutivo quando la normativa sul processo amministrativo telematico richiede il deposito delle ricevute nel formato informatico originale .eml.
- Quando emergano dubbi sull’ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre un deposito istruttorio, assegnando alla parte un termine perentorio per produrre la documentazione necessaria, e rinviare la trattazione senza definire il giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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