Cassazione Civile, Ordinanza n. 30708/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti raggiungevano un accordo transattivo; conseguentemente la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dal fallimento controricorrente. La questione sottoposta alla Corte non era quindi una censura di merito o di rito sulla sentenza impugnata, ma la conseguenza processuale della rinuncia concordata al ricorso e, in via accessoria, l'applicabilità o meno dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Quanto al contributo unificato, ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore importo non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità"
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione è rinunciato, perché la rinuncia non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è quindi fuori dal perimetro della norma sanzionatoria.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione se la Corte non ne ravvisa la necessità sulla base degli atti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere estesa analogicamente ai casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
- La disciplina dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche alla definizione anticipata per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30672/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30680/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30686/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30697/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30698/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30700/2025 del 21/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →