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Sentenza

Sentenza n. 1071/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'amministrazione avesse soddisfatto la pretesa ostensiva mediante il rilascio della documentazione richiesta. Ha posto le spese di lite a carico dell'ASP di Trapani secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il riscontro all'istanza è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata nel novembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, chiedendo il riconoscimento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e la condanna dell'amministrazione all'esibizione e al rilascio dei documenti ai sensi dell'art. 116 c.p.a. L'amministrazione non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la documentazione richiesta, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    condanna del soggetto intimato all’esibizione e al rilascio

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda di tutela contro il silenzio sull'istanza di accesso e di condanna all'esibizione e al rilascio della documentazione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso in materia di accesso, l'amministrazione rilascia integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda ostensiva e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di accesso, se l'amministrazione soddisfa la richiesta documentale soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la condotta amministrativa anteriore al processo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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