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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39259/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo non emergono specifici motivi di merito: la Corte rileva soltanto che il ricorso era formulato in modo generico e apodittico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È la fattispecie per la quale l'imputato era stato condannato in appello; il testo non contiene ulteriori precisazioni sulla struttura del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone la non ravvisabilità dell'assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente generica o apodittica è inidonea e determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione, nel valutare l'ammissibilità, non procede a un riesame del merito se l'atto di impugnazione non individua in modo autosufficiente gli specifici errori della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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