Sentenza del 16/09/2015 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Concordato preventivo - Cartella esattoriale punitiva di mancati pagamenti dopo il rituale avvio della procedura - Illegittimità - Sussiste. 2. Dimostrazione della tempestività del ricorso - Onere del contribuente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella esattoriale contestava il mancato pagamento di somme oggetto di una rateazione, applicando la decadenza dal beneficio. Il ricorrente sosteneva che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo e la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, operasse il divieto previsto dall'art. 168 della Legge Fallimentare, tale da impedire iniziative esecutive o cautelari e, secondo la decisione, anche l'emissione di una cartella avente funzione sostanzialmente punitiva per il mancato pagamento. È stata inoltre contestata la necessità di documentare già con il ricorso la tempestività dell'impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stata ritenuta illegittima la cartella emessa per sanzionare il mancato pagamento delle rate dopo l'avvio rituale della procedura di concordato preventivo, poiché il divieto di cui all'art. 168 della Legge Fallimentare tutela il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive o cautelari dei creditori. È stato inoltre affermato che il contribuente non ha l'onere di produrre, nella fase introduttiva, la prova documentale della tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, non essendo tale produzione un requisito costitutivo dell'atto né essendo la sua mancanza espressamente sanzionata con l'inammissibilità.
Norme richiamate
Preclude ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul patrimonio del debitore dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, pubblicata nel Registro delle Imprese.
Il divieto opera dal momento previsto dalla norma e impedisce iniziative dirette a incidere coattivamente sul patrimonio del debitore. Nel caso esaminato, la cartella finalizzata a determinare la decadenza dalla rateazione è stata ritenuta illegittima perché collegata al mancato pagamento verificatosi dopo l'avvio della procedura.
Art. 161, comma 3, Legge Fallimentare
Presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e pubblicazione del relativo ricorso nel Registro delle Imprese.
La pubblicazione della domanda costituisce il momento rilevante per l'operatività delle tutele previste dalla disciplina concordataria, compreso il divieto di azioni esecutive o cautelari.
Artt. 161 e seguenti Legge Fallimentare
La disciplina del concordato preventivo protegge il patrimonio del debitore durante la procedura, impedendo iniziative individuali dei creditori incompatibili con la gestione concorsuale.
Art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La tempestività del ricorso è una condizione rilevante per l'impugnazione, ma la prova documentale della tempestività non costituisce necessariamente un requisito da allegare già nell'atto introduttivo; la sua omissione non determina automaticamente l'inammissibilità, in assenza di una specifica previsione normativa.
Artt. 18 e seguenti D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le disposizioni regolano il contenuto e l'introduzione del processo tributario. La decisione esclude che la dimostrazione documentale immediata della tempestività sia sempre un requisito costitutivo del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo e la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese, occorre verificare se gli atti del creditore incidano coattivamente sul patrimonio del debitore o producano effetti sostanzialmente esecutivi: tali atti possono essere illegittimi se adottati in violazione del divieto concorsuale.
- La protezione concordataria non riguarda soltanto le esecuzioni forzate formalmente iniziate, ma può estendersi agli atti che, pur qualificati diversamente, mirano a sanzionare il mancato pagamento e a rendere immediatamente esigibile il debito.
- Per valutare la legittimità dell'atto è essenziale confrontare la data di presentazione e pubblicazione della domanda di concordato con la data del mancato pagamento e con quella di emissione o notifica dell'atto di riscossione.
- Nel processo tributario, la mancata allegazione iniziale della prova documentale della tempestività non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso, salvo che una specifica norma imponga tale produzione o che la tempestività sia successivamente contestata e non venga dimostrata.
- La decisione riguarda il divieto di iniziative esecutive o cautelari e non implica, in via generale, l'estinzione del credito tributario: il credito può restare esistente, ma deve essere fatto valere nel rispetto delle regole e degli effetti della procedura concorsuale.
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