Cassazione Penale, Sentenza n. 46277/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il capo 8) (concorso in estorsione in danno di Vitiello Rosario, versamento mensile tra €4.000 e €5.000, reato aggravato da più persone e dall'uso del metodo mafioso). Il ricorrente censura l'erronea applicazione degli artt. 273 e 192 c.p.p., denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla gravità indiziaria: in particolare la difesa sostiene che le dichiarazioni utilizzate per fondare la gravità indiziaria (soprattutto quelle del collaboratore Giugliano Rosario) sarebbero incompatibili sul piano temporale, perché Giugliano sarebbe stato detenuto nel periodo indicato dalla persona offesa come inizio dei pagamenti (fine 2018/inizio 2019), ciò che, secondo la difesa, ne comprometterebbe l'attendibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari personali, il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di specifiche norme di legge o a manifesti vizi logici della motivazione e non può ridiscutere la ricostruzione dei fatti o la valutazione della attendibilità delle fonti svolta dal giudice di merito. Il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame completa e logicamente congrua: il riesame aveva adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Giugliano, le dichiarazioni della persona offesa Vitiello e il riconoscimento fotografico, ricavandone indizi gravi di concorso nell'estorsione (tra cui la consegna mensile del denaro e l'azione di Iervolino su indicazione di Giugliano). La censura sulla presunta detenzione di Giugliano in coincidenza con gli incontri è risultata non decisiva, perché la persona offesa non aveva localizzato temporalmente gli incontri con precisione, il verbale del collaboratore non attestava la detenzione in quel frangente e il capo di imputazione indicava un arco temporale (2019-2021) non coincidente con l'orizzonte contestato dalla difesa. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria è stata delegata agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Disciplina il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari personali; la Corte sottolinea che qui il giudizio è probabilistico e richiede 'indizi' idonei a fondare la misura, non la prova piena della responsabilità.
Regola il valore degli indizi in sede probatoria; la Corte distingue l'uso del termine 'indizi' in questo articolo (con finalità probatorie e condizioni per farli assumere valore di prova) da quello in art. 273 (valore probabilistico per misure cautelari).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita la enunciazione dei motivi in cassazione; richiamata per sottolineare che il ricorso è stato presentato nei limiti di motivazione consentiti e che il motivo unico è stato prospettato secondo i limiti procedurali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti della cancelleria relativi all'esecutività dei provvedimenti; la Corte dispone che la cancelleria compia gli adempimenti previsti per la comunicazione e l'esecuzione di quanto deciso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti su misure cautelari è ammissibile principalmente per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non per semplice dissenso sulla valutazione probatoria.
- Va distintamente valutata la 'gravità indiziaria' ai fini cautelari (art. 273 c.p.p.) rispetto al valore degli indizi nel giudizio di responsabilità (art. 192 c.p.p.): il primo richiede probabilità serie, non la prova piena.
- Se la difesa contesta l'attendibilità di una dichiarazione per ragioni di incongruenza temporale (es. presunta detenzione del dichiarante), occorre fornire documentazione precisa (atti di carcerazione, registri, permessi, ecc.) o dimostrare una palese contraddizione nella motivazione del giudice di merito; mere ipotesi o omissioni non sono sufficienti in Cassazione.
- Nelle impugnazioni cautelari è più efficace mostrare errori di diritto, omissioni logiche manifeste o contraddizioni insuperabili nella motivazione, piuttosto che chiedere una riconsiderazione complessiva della valutazione delle prove.
- La difesa dovrebbe, quando possibile, produrre elementi documentali facilmente verificabili (es. certificati di detenzione, fogli matricolari, provvedimenti esecutivi) già in sede di riesame per rendere la censura effettivamente rilevabile in sede di legittimità.
- La formulazione del motivo in cassazione deve rispettare i limiti di enunciazione previsti dalle norme procedurali: un motivo generico o non adeguatamente focalizzato su violazioni di legge o su manifesta illogicità rischia l'inammissibilità.
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