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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20180/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Proposta istanza di rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. con le censure principali che: a) non sarebbe stata valutata la sussistenza della contumacia rispetto all'irreperibilità (con richiesta di applicazione della disciplina degli "assenti" se riconosciuta l'irreperibilità); b) non sarebbe stato notificato l'avviso di deposito dell'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p., con conseguente vizio nella formazione del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di rescissione non fosse proponibile laddove il procedimento si era svolto nei confronti di persona dichiarata contumace prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 (e comunque la questione dell'irreperibilità avrebbe dovuto essere sollevata nel processo di cognizione). Quanto alla lamentata mancata notifica dell'estratto contumaciale, la Corte ha precisato che la via corretta per far valere la mancata formazione del titolo esecutivo è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., non la rescissione o la restituzione in termini. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    La norma che disciplina la rescissione del giudicato è qualificata come mezzo straordinario di impugnazione; la Corte ritiene che tale rimedio non sia utilizzabile per fatti connessi a processi celebrati contro contumaci antecedenti all'entrata in vigore della disciplina sull'assenza (legge n. 67/2014).

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza contumaciale; la mancata notifica riguarda la formazione del titolo esecutivo e va fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., non con la rescissione.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla contumacia/irreperibilità; la Corte lo menziona come parte delle censure ma non muta la valutazione di inammissibilità del rimedio straordinario.

  • art. 15-bis, comma 1, legge n. 67 del 2014

    Ai sensi della disposizione (introdotta dalla legge n. 118/2014) le norme previgenti restano ultrattive per i procedimenti già definiti; la Corte ne trae la conseguenza che la nuova disciplina sull'assenza non si applica a contumacie dichiarate prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Individua l'incidente di esecuzione competente a sindacare la corretta formazione del titolo esecutivo; la Corte afferma che la mancata notifica dell'estratto contumaciale deve essere sorretta da questo rimedio e che il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'omessa formazione del titolo e ordinare la notificazione necessaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte lo applica per condannare il ricorrente a euro tremila.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. è un rimedio straordinario che non sostituisce gli strumenti ordinari (incidente di esecuzione, restituzione in termine, impugnazioni) e non è ammessa quando il processo si è svolto contro contumaci dichiarati prima dell'entrata in vigore della disciplina sull'assenza (legge n. 67/2014).
  • Se il motivo di impugnazione concerne la mancata notificazione dell'estratto della sentenza e, quindi, la corretta formazione del titolo esecutivo, il rimedio procedurale corretto è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., non la rescissione del giudicato o la restituzione in termini.
  • Questioni relative allo stato di contumacia versus irreperibilità (e all'applicabilità della disciplina degli "assenti") devono essere sollevate e dedotte nel corso del processo di cognizione; non sono normalmente riapribili tramite mezzi straordinari se non per specifiche previsioni temporali di applicabilità delle nuove norme.
  • Quando si contesta l'omessa formazione del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione è il foro competente per accertare il vizio e per ordinare le notificazioni necessarie affinché l'interessato possa esercitare i rimedi ordinari.
  • Prima di proporre un rimedio straordinario è fondamentale verificare la temporalità delle norme applicabili (data di pronuncia della sentenza e data di entrata in vigore delle riforme) e preferire l'azione processuale calibrata sulla natura effettiva della lesione (vizio di notifica -> incidente di esecuzione; questione di fatto/diritto nel processo -> impugnazione o deduzione nel merito).

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