Cassazione Penale, Sentenza n. 4024/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente denunciava l'omessa traduzione nelle udienze (prima udienza 13/04/2018, rinvio al 04/05/2018 con disposizione di traduzione ma senza rinnovazione del decreto di citazione), la mancata informazione sulla misura per cui sarebbe stato tradotto e la conseguente rinuncia a comparire; il processo sarebbe quindi proseguito illegittimamente in sua assenza e, dopo una successiva carcerazione (05/03/2019), non gli sarebbe stato possibile partecipare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto provata la regolare notifica della vocatio in iudicium (notifica del decreto di citazione per l'udienza del 13/04/2018) e quindi la sicura conoscenza del procedimento da parte del ricorrente. Poiché il rimedio della rescissione del giudicato presuppone l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, le nullità successive attinenti alla partecipazione (omessa traduzione, mancata notifica del rinvio) sono irrilevanti ai fini della rescissione e si considerano comunque sanate dal giudicato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario della rescissione del giudicato presuppone l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; in presenza della prova della notifica della citazione e quindi della conoscenza del procedimento, la rescissione è inammissibile e le eventuali nullità processuali sopravvenute non determinano la revoca della sentenza.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è ammessa solo quando è dimostrabile l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
- La regolare notifica della vocatio in iudicium (decreto di citazione) costituisce prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e preclude la rescissione per mancata conoscenza.
- Nullità o vizi procedurali riguardanti la partecipazione dell'imputato (es. omessa traduzione, mancata notifica di rinvii) non sono, di per sé, idonei a ottenere la rescissione se è provata la conoscenza del processo; tali vizi risultano, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, definitivamente sanati dal giudicato.
- Se è accertata la conoscenza del procedimento, il rimedio corretto per censurare eventuali irregolarità processuali sono i mezzi di impugnazione ordinari e non la rescissione straordinaria del giudicato.
- Un ricorso per rescissione infondato può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
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