Cassazione Civile, Ordinanza n. 15962/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2009, originariamente riferito a una società cooperativa poi cancellata dal registro delle imprese. L'atto impositivo era stato notificato al soggetto intimato quale ex socio e amministratore di fatto della società, per far valere una sua personale responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittima la notifica dell'avviso alla società estinta, con conseguente inesistenza dell'atto e inidoneità a produrre effetti verso l'ex socio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, sostenendo che la notifica al soggetto ritenuto personalmente responsabile fosse legittima e che la decisione impugnata avesse risolto la lite sulla base di una questione diversa da quella effettivamente dedotta in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Nel merito ha accolto l'unico motivo, affermando che la notificazione dell'avviso al soggetto indicato come personalmente responsabile è legittima e che la CGT2 aveva deciso sulla base di una questione diversa, ossia l'inesistenza dell'avviso notificato alla società estinta, non oggetto del giudizio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È il vizio dedotto in cassazione per censurare l'erronea applicazione delle norme sostanziali richiamate nel motivo.
Richiamato nel motivo per contestare la conclusione della giudice di merito sull'efficacia degli atti relativi alla società estinta.
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede la responsabilità personale di soci e/o amministratori nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma; la notifica dell'avviso al soggetto ritenuto responsabile è qualificata come legittima e specificamente richiesta.
art. 28 del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175
Richiamato dalla sentenza di merito in relazione alla notifica alla società estinta; la Cassazione non condivide l'impostazione della CGT2 che ha tratto da tale norma l'inesistenza dell'atto nei confronti del socio.
art. 1, comma 199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha prorogato di undici mesi il termine per proporre il ricorso per cassazione, rendendolo tempestivo.
Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025
Richiamata quale precedente che afferma la legittimità e la specificità della notificazione dell'avviso al soggetto ritenuto personalmente responsabile.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta una responsabilità personale del socio o dell'amministratore ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione dell'avviso al soggetto ritenuto responsabile è legittima e funzionale alla pretesa, non potendo essere qualificata automaticamente come atto inesistente solo perché riferita a una società estinta.
- Il giudice di merito non può decidere la controversia sulla base di una questione diversa da quella dedotta in giudizio: se il thema decidendum concerne la responsabilità personale del destinatario dell'atto, è erroneo fondare la decisione esclusivamente sull'asserita invalidità della notifica effettuata alla società estinta.
- Nel giudizio di legittimità, la tempestività del ricorso va verificata considerando le eventuali proroghe normative dei termini di impugnazione; se il ricorso è proposto entro il termine così prorogato, esso è ammissibile.
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