Cassazione Civile, Sentenza n. 37142/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 21214/2021. La controversia originaria riguardava il credito per compensi professionali dell'Avv. Nicolò D'Alessandro (cessione del credito alla ricorrente) nei confronti della S.A.C.; parte dell'importo (Euro 210.000) era stato pagato in forza di un presunto accordo verbale di riduzione del compenso. In cassazione la ricorrente aveva prospettato, tra gli altri motivi, che: (i) la persona che avrebbe concordato la riduzione (dott. Giuseppe Scuderi) non aveva poteri di rappresentanza della S.A.C., quindi l'accordo sarebbe inefficace; (ii) l'affermazione dell'esistenza dell'accordo era stata introdotta tardivamente dalla resistente (memoria ex art.183 n.3 c.p.c.), dopo la decorrenza delle preclusioni ex art.167 c.p.c., con violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata, aveva ritenuto insindacabile la valutazione del merito sulla rappresentanza e sull'esistenza dell'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i profili denunciati non costituiscono errori di fatto revocatori ai sensi degli artt. 391‑bis e 395 n.4 c.p.c.: l'accertamento sulla rappresentanza di Scuderi e sull'esistenza dell'accordo sono valutazioni di merito insindacabili in sede di revocazione o, se anche si fosse fatto riferimento officioso a un documento (determinazione 16 aprile), tale fatto non è stato causa esclusiva della decisione e la censura, se fondata sulla valutazione di ammissibilità del documento, attiene a questioni di diritto. Quanto alla tardiva allegazione dell'accordo, la Corte ha ritenuto la questione come errore di diritto e/o valutazione di merito già compiuta dalla Corte d'appello, non sindacabile con la revocazione. Pertanto il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio (Euro 10.200,00 oltre 15% forfettario, esborsi Euro 200,00 e accessori).
Norme richiamate
Disciplina la trattazione dei ricorsi per revocazione e prevede l'istruttoria/udienza; la Corte qui ha fatto riferimento al rinvio alla pubblica udienza e alla possibilità di decidere in camera di consiglio secondo le norme emergenziali (art.23 d.l.137/2020 conv.).
Prevede la revocazione per errore di fatto: la Corte richiede che l'errore sia una svista percepibile e riguardi un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; inoltre l'errore deve essere essenziale e decisivo per il diverso esito della decisione.
Disciplina la preclusione delle allegazioni e deduzioni: la Corte ha valutato la problematica della tardiva introduzione di fatti/processuali alla luce delle regole di preclusione, ritenendo che la censura configurasse in sostanza una questione di diritto o di valutazione di merito non revocabile.
Norma sulle memorie endoprocedimentali: la resistente aveva formulato in tale memoria la deduzione sull'accordo, motivo per cui la ricorrente lamentava tardività e preclusione.
Permette la depositazione di memorie ai fini della decisione; la Corte ha osservato che la ricorrente aveva utilizzato tale procedura per replicare alle osservazioni del Procuratore Generale circa l'ammissibilità del documento citato.
art. 23, comma 8‑bis, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)
Consente di procedere in camera di consiglio senza l'intervento dell'organo requirente o delle parti quando non richiesto il discussione orale; la trattazione del ricorso è avvenuta in tale modalità.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in talune ipotesi; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale ulteriore pagamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è rimedio eccezionale: occorre un errore di percezione evidente e non una valutazione di merito o un errore di diritto.
- Se la questione (es. ammissibilità di un documento, esistenza di un accordo) è stata oggetto di discussione nel processo e di valutazione dalle sezioni di merito, la sua riqualificazione non è sindacabile con la revocazione ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La differenza fra error facti e error iuris è cruciale: censure che attengono alla valutazione giuridica della preclusione o all'utilizzabilità dei documenti costituiscono errori di diritto, non sanabili con la revocazione per errore di fatto.
- L'esame officioso di atti/documenti da parte della Corte di legittimità è ammesso entro i limiti dell'esame degli atti interni al giudizio di legittimità; tuttavia, se tale esame non è stata la causa esclusiva della decisione, l'eventuale errore non giustifica la revocazione.
- Quando si contesta la tardiva allegazione di fatti o prove, è fondamentale dimostrare che la tardività non è stata oggetto di valutazione in sede di merito o che la decisione di legittimità ha fondato il suo pronunciamento esclusivamente su di essa in modo incontroverso e decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37051/2022 del 19/12/2022
- Sentenza civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37052/2022 del 19/12/2022
- Sentenza civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37053/2022 del 19/12/2022
- Sentenza civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37061/2022 del 19/12/2022
- Sentenza civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37064/2022 del 19/12/2022
- Sentenza civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37118/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →