Cassazione Penale, Ordinanza n. 11939/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati definitivamente dal Tribunale di Nola per un analogo delitto. Secondo la difesa, i fatti avrebbero dovuto essere unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone profili già esaminati e disattesi in appello, in larga parte di contenuto fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazione non manifestamente illogica. In particolare, la Corte di merito aveva escluso la continuazione valorizzando l'assenza di contiguità temporale tra i fatti, commessi a circa un anno di distanza, e i precedenti penali dell'imputato, ritenuti indicativi di abitualità nello spaccio di stupefacenti e non di unicità del disegno criminoso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a riprodurre censure già dedotte e disattese dal giudice di merito è inammissibile quando non introduce specifiche ragioni di critica rispetto alla motivazione impugnata.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è essenzialmente valutazione di fatto; in sede di legittimità è censurabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la distanza temporale tra i fatti e i precedenti penali dell'imputato possono essere elementi sintomatici della mancanza di un unico disegno criminoso e dell'esistenza di una abitualità criminosa.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa dell'istante, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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