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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13958/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra tre reati già giudicati con sentenze irrevocabili del Tribunale di Pavia, tutte per furti (due furti aggravati e un furto semplice), commessi in date diverse tra il 2020 e il 2023. La decisione di merito aveva escluso il vincolo della continuazione valorizzando la distanza cronologica tra i fatti, l'insufficienza della dedotta marginalità sociale e del pur considerato stato di tossicodipendenza, nonché l'assenza di elementi unificanti. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta violazione dell'art. 671 c.p.p., assumendo che il giudice dell'esecuzione avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminoso originario e non avesse attribuito il dovuto rilievo allo stato di tossicodipendenza del ricorrente. È stata anche depositata memoria difensiva adesiva ai motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze meri rilievi di fatto, non idonei a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata, e comunque aspecifici perché non confrontati con le ragioni decisive della decisione di merito. Ha osservato che, ai fini dell'individuazione di una preventiva ideazione unitaria, il solo stato di tossicodipendenza non è sufficiente; ha inoltre giudicato la motivazione del giudice dell'esecuzione logica, coerente e priva di contraddizioni. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con ordine di annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; il ricorrente ne invoca la violazione per sostenere l'unitarietà del disegno criminoso, ma la Corte ritiene che le censure non superino il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    impone l'annotazione/omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In tema di continuazione in sede esecutiva, la sola allegazione di uno stato di tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a dimostrare la preventiva ideazione unitaria dei reati.
  • Le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale fattuale sono inammissibili in cassazione quando non si confrontano specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice dell'esecuzione se la motivazione impugnata è logica, coerente e priva di contraddizioni.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorrono elementi unificanti concreti e specifici, non essendo sufficiente richiamare una generica condizione di marginalità sociale o di dipendenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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