Ordinanza n. 404/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi nell'ambito del procedimento di assegnazione di superfici edificabili per l'attuazione del Programma di trasformazione urbanistica "Via delle Vigne A.T.O. 72" in Roma e per la conseguente condanna di Roma Capitale alla conclusione del procedimento medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento formatosi nel procedimento di assegnazione di superfici edificabili per l'attuazione del Programma di trasformazione urbanistica "Via delle Vigne A.T.O. 72"
Esito
La controversia
Il consorzio ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento asseritamente formatosi nell'ambito del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione di superfici edificabili per l'attuazione di un programma di trasformazione urbanistica, chiedendo l'annullamento del silenzio e la condanna di Roma Capitale alla conclusione del procedimento. Nel corso del giudizio era stato nominato un commissario ad acta. Nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 il Tribunale aveva invitato il commissario a depositare una relazione conclusiva sull'attività svolta; tale relazione non risultava ancora depositata alla data dell'ordinanza. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti sullo svolgimento dell'attività commissariale e sulla sua eventuale conclusione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, senza definire la domanda principale. Ha ordinato al commissario ad acta di depositare una relazione sull'attività svolta successivamente al 3 luglio 2024 e ha ordinato alle parti di specificare se ritengano concluso il mandato commissariale. Il commissario e le parti dovranno depositare i chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione non contiene una pronuncia definitiva sul silenzio-inadempimento, sulla conclusione del procedimento o sulle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato dal Tribunale quale base normativa, insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., per la gestione degli incombenti istruttori nel giudizio.
Richiamato quale fondamento dell'acquisizione di chiarimenti e della relazione sull'attività svolta dal commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, la relazione richiesta al commissario ad acta non è stata depositata, il giudice può disporre ulteriori incombenti istruttori per acquisire la relazione aggiornata sull'attività svolta.
- Il giudice può richiedere alle parti di chiarire se il mandato conferito al commissario ad acta debba ritenersi concluso prima di definire il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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