Cassazione Penale, Sentenza n. 18881/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Gip di Firenze che aveva convalidato il provvedimento del Questore che gli imponeva per 5 anni il divieto di accesso a specifici luoghi dove si svolgono incontri di calcio e obblighi di presentazione in Questura in occasione delle gare. Il motivo di ricorso era unico: carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata perché il giudice non avrebbe esaminato la memoria difensiva trasmessa entro 48 ore ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989, con la quale la difesa contestava la necessità e l'urgenza dell'intervento, la sua pericolosità sociale e chiedeva la disapplicazione della recidiva amministrativa. Si segnalava inoltre un errore materiale relativo all'indicazione del difensore nella ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'errore materiale sulla indicazione del difensore, non essendo dimostrato alcun pregiudizio per la posizione dell'interessato. Quanto alla presunta mancata valutazione della memoria difensiva, la Corte ha affermato che l'omessa esplicita menzione non determina automaticamente nullità; è necessario verificare se la motivazione dell'ordinanza abbia comunque affrontato e dato risposta alle questioni sollevate. Il Gip aveva motivato la convalida richiamando precedenti di polizia del ricorrente, un precedente provvedimento di analoga natura (precedente daspo), il fatto che lo Scanu era stato individuato in atteggiamento travisato e in violazione dell'art. 5 legge n. 152/1975; inoltre la difesa non aveva efficacemente argomentato la disapplicazione della recidiva amministrativa. Per questi motivi la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione e ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis
citato testualmente nel processo in relazione alla memoria difensiva da trasmettere entro 48 ore
Prevede la possibilità per la difesa di depositare una memoria entro 48 ore dal provvedimento questorile; tuttavia, l'omessa esplicita valutazione della memoria da parte del giudice non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se la motivazione dell'ordinanza abbia comunque affrontato le questioni dedotte.
richiamata nella motivazione del Gip per rilevare una violazione commessa dal ricorrente
La violazione dell'art. 5 (relativa a comportamenti vietati nelle manifestazioni sportive) è stata utilizzata come elemento fattuale per giustificare la necessità della misura e la pericolosità sociale del soggetto.
giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 23 settembre 2020, n. 26536
menzionata come principio consolidato
Afferma che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, ma può incidere sulla congruità della motivazione; tocca al giudice di legittimità verificare se le questioni siano state comunque trattate.
giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 30 marzo 2017, n. 15851
richiamata in relazione alla recidiva amministrativa
Conferma che l'esistenza della recidiva amministrativa può giustificare una maggiore durata della misura e delle prescrizioni connesse, se adeguatamente motivata con dati storici e comportamentali.
Massime di principio
- La semplice mancata menzione esplicita di una memoria difensiva nell'ordinanza non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento: il requisito è che la motivazione complessiva del provvedimento risponda comunque alle questioni sollevate.
- Errori materiali di indicazione del difensore o di forma sono irrilevanti se non dimostrano un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.
- Per contestare efficacemente la recidiva amministrativa o la qualificazione della pericolosità sociale è necessario articolare argomentazioni concrete e documentate; richieste generiche o non motivate hanno scarse possibilità di successo.
- I provvedimenti di divieto e obblighi connessi alle manifestazioni sportive si valutano in base a presupposti di necessità e urgenza e alla prova di comportamenti pregressi che denotino propensione a violazioni; precedenti di polizia e provvedimenti analoghi preesistenti pesano significativamente nella motivazione.
- In sede di impugnazione è utile specificare come l'omissione o la valutazione del giudice abbia concretamente leso posizioni processuali o di merito, non limitandosi a dedurre l'esistenza di un vizio formale.
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