Cassazione Penale, Ordinanza n. 08961/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/03/2025. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, riguarda un addebito di tentata estorsione. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, lamentando il mancato raggiungimento della prova e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo si censurava l'eccessività della pena. La Corte ha rilevato che il primo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e che il secondo era manifestamente infondato perché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da criteri logici e non arbitrari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il primo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e che il secondo contestava in modo non consentito la congruità della pena, che era stata determinata dal giudice di merito in modo non arbitrario né illogico.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio
non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende tipica dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la motivazione di merito limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, se la decisione impugnata ha già risposto in modo logico e giuridicamente corretto alle doglianze.
- La deduzione di vizio di motivazione sulla sussistenza del reato è inammissibile quando non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una critica di merito.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena-base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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