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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00385/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda con cui una lavoratrice agricola aveva chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo per l'anno 2007, così da fondare il diritto a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola. La corte territoriale aveva ritenuto che fosse maturata la decadenza per impugnare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, rilevando che una successiva iniziativa amministrativa tardiva non poteva spostare in avanti il termine decadenziale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 24 della l. n. 88/1989, sostenendo che il giudizio riguardasse la restituzione di una prestazione già erogata e che, quindi, non fosse applicabile il termine di decadenza; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, assumendo che la conoscenza rilevante della cancellazione dovesse individuarsi nella pubblicazione degli elenchi telematici e non nella comunicazione individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudizio sulla spettanza della prestazione presuppone l'accertamento del rapporto sostanziale di lavoro e che, nel caso concreto, tale accertamento non era possibile per l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del provvedimento di cancellazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la corte d'appello aveva accertato in fatto che la lavoratrice aveva ricevuto una nota individuale di cancellazione il 15 dicembre 2015; da quel momento decorreva il termine di 30 giorni per impugnare la cancellazione e, scaduto tale termine senza impugnazione, decorreva il successivo termine di 120 giorni di decadenza, già spirato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 l. n. 88/1989

    la ricorrente lo invocava per sostenere l'inapplicabilità della decadenza in un giudizio relativo a prestazione già corrisposta, ma la Corte ha ritenuto che, quando la pretesa presuppone l'accertamento del rapporto di lavoro, resta decisivo il previo mancato tempestivo impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto.

  • art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. con modif. in l. n. 83/1970

    il termine decadenziale per impugnare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorre dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione; nel caso concreto tale conoscenza era stata acquisita con nota individuale ricevuta dalla lavoratrice, e non vi era stata tempestiva impugnazione.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la Corte ha escluso l'applicazione del regime di esenzione/limitazione delle spese sulla base della sola dichiarazione reddituale prodotta, rilevando che essa è utile ai fini del contributo unificato ma non sufficiente per il regime delle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per il riconoscimento della prestazione; se il provvedimento di esclusione o cancellazione non è impugnato nei termini decadenziali, il rapporto sostanziale presupposto non può più essere accertato in giudizio ai fini previdenziali.
  • Quando la prestazione previdenziale richiesta presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro, la questione della spettanza non può essere esaminata prescindendo dalla tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo che incide sul presupposto stesso.
  • Il termine decadenziale per impugnare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorre dalla concreta conoscenza del provvedimento individuale di cancellazione, non essendo decisiva, nel caso esaminato, la sola pubblicazione telematica degli elenchi.
  • La mera produzione di una dichiarazione reddituale non è sufficiente, da sola, per ottenere l'applicazione del regime speciale sulle spese di lite previsto per le controversie previdenziali.
  • In presenza di soccombenza, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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