Cassazione Penale, Sentenza n. 40417/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto confermativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto n.138/2013) per mancanza di attualità della pericolosità. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 4, 6, comma 1, 14, comma 2-ter, del d.lgs. n.159/2011, sostenendo che le conclusioni sul profilo della pericolosità, formulate nel 2013 su base di condanna del 2009, non sono più giustificate dopo la lunga detenzione (27/04/2015-10/07/2021), l'assenza di procedimenti pendenti, l'estraneità alle successive indagini sui sodalizi e il percorso lavorativo intrapreso
La decisione
Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i ricorsi avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione sono ammessi in cassazione solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione manca del tutto o è manifestamente apparente/illogica. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che ha evidenziato: il ruolo di primo piano dell'Abbatiello nel clan Licciardi nel traffico di stupefacenti; la significativa capacità criminale; le infrazioni disciplinari in carcere e atteggiamenti provocatori/aggressivi; la ragionevolezza della necessitaà di un congruo periodo di osservazione rispetto al lavoro intrapreso. L'assenza di procedimenti pendenti non assumeva decisività in considerazione della lunga carcerazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, art. 6, comma 1, art. 10, comma 3, art. 14, comma 2-ter, art. 27, comma 2
La Corte ricorda che il ricorso in cassazione contro provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la verifica della motivazione in sede di legittimità è ammessa limitatamente ai casi di motivazione del tutto carente o manifestamente illogica. Inoltre l'accertamento dell'attualità della pericolosità va effettuato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite (valutazione concreta degli elementi di fatto, non esclusiva presunzione di stabilità)
Decreto-legge n.137/2020, conv. con L. 18/12/2020, n.176
Norma richiamata riguardo alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al giudice della Corte di cassazione
Previsione della condanna per spese processuali e del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
I. 27/12/1956 n.1423 e I. 31/05/1965 n.575 (richiamate storicamente)
art. 4 (legge 1956), art. 3-ter (legge 1965)
Riferimenti storici alla normativa precedente che regola i mezzi di impugnazione dei provvedimenti di misure di prevenzione; usati per spiegare l'evoluzione della disciplina sull'ammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Sezioni Unite
Sez. U, n.111/2017 (Gattuso) e altre pronunce richiamate (es. Sez.5 n.19598/2010, Sez.6 n.20816/2013 ...)
Richiamo ai principi consolidati: l'attualità della pericolosità deve essere valutata concretamente; la presunzione di stabilità del vincolo associativo può operare solo se emergono elementi sintomatici di partecipazione all'associazione mafiosa; la motivazione del provvedimento di prevenzione è sindacabile in cassazione soltanto se del tutto carente o illogica
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge: i profili di merito e la motivazione sono sindacabili in via ordinaria solo se la motivazione manca del tutto o è manifestamente illogica o apparente
- Per l'applicazione o la conferma di misure preventive occorre valutare l'attualità della pericolosità con riferimento ai fatti concreti: ruolo organizzativo, capacità criminale dimostrata, comportamento in detenzione e altri elementi sintomatici sono rilevanti
- La semplice assenza di procedimenti penali pendenti o l'avvio di un'attività lavorativa non sono, di per sè, sufficienti a escludere l'attualità della pericolosità, specie se il soggetto ha mostrato precedenti di rilievo o condotte problematiche in carcere
- Un periodo di osservazione dell'adattamento alla vita sociale/lavorativa può essere ritenuto ragionevole dal giudice in relazione alla gravitaà della precedente condotta criminale; la valutazione temporale dipende dalla caratura dell'offesa e dalla condotta postuma
- Nelle impugnazioni, per avere chance in cassazione occorre concentrarsi su specifiche violazioni di legge ovvero dimostrare una completa carenza o irragionevolezza della motivazione del provvedimento impugnato
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