Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva presentato un’istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 c.p.p., dichiarata inammissibile con ordinanza n. 5297 del 2026, che lo aveva condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Aveva poi chiesto, personalmente e a mezzo PEC, la correzione di un asserito errore di fatto di tale ordinanza, sostenendo che il procedimento fosse stato avviato d’ufficio ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, c.p.p., su sua segnalazione, e non mediante ricorso ai sensi del comma 2. L’ordinanza n. 20924 del 2026 aveva dichiarato inammissibile questa istanza, qualificandola correttamente come ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Il ricorrente ha quindi chiesto di correggere anche le due ordinanze e di eliminare le condanne alle spese e alla somma di 3.000 euro, invocando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37824 del 2025 e sostenendo che l’inammissibilità derivasse dalla rinuncia al ricorso. La difesa ha inoltre sollecitato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 13 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, proposto personalmente e non tramite difensore munito di procura speciale, e diretto a contestare questioni estranee all’errore di fatto correggibile ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. Ha confermato che l’ordinanza n. 5297 del 2026, relativa all’inammissibilità dell’istanza di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p., non era emendabile con tale rimedio; ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione, nell’ordinanza n. 20924 del 2026, della precedente istanza personale come ricorso ex art. 625-bis c.p.p. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta richiamando il precedente della Corte che l’aveva ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali del presente procedimento, ma non al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi colpa nella proposizione dell’istanza. La Corte ha precisato che la condanna alle spese contenuta nell’ordinanza n. 5297 del 2026 potrebbe essere eventualmente contestata con il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p.; tale rimedio non è invece applicabile alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che comporta una valutazione discrezionale.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    l’istanza di cui in premessa, oggetto dell’attuale delibazione da parte di questa Corte, qualificabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile, sia perché proposta personalmente dalla parte e non da difensore munito di procura speciale, sia perché deduce questioni, all’evidenza, estranee all’errore di fatto

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile se presentato personalmente dalla parte senza procura speciale e se propone questioni che non riguardano un errore di fatto correggibile con tale rimedio.

  • art. 45 c.p.p.

    l’ordinanza n. 5297 del 2026 non era emendabile, esulando la stessa dall’ambito applicativo dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

    Un’ordinanza che dichiara inammissibile un’istanza di rimessione del processo non è emendabile mediante il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

  • art. 130 c.p.p.

    con riguardo alla statuizione di condanna alle spese processuali, contenuta nell’ordinanza n. 5297 del 2026, tenuto conto della pronunzia delle Sezioni Unite Buzzelli (n. 37824 del 10/07/2025, Rv. 288732-01), il ricorrente potrebbe eventualmente attivare il procedimento ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ammesso da questa Corte in caso di errore percettivo in cui è incorsa

    Il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. può essere utilizzato per rimuovere una statuizione sulle spese derivante da un errore percettivo, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 3 Cost.

    la stessa è stata già rigettata da questa Corte con argomentazioni che vanno in questa sede ribadite

    La Corte ha respinto la censura di legittimità costituzionale riferita, tra gli altri, all’art. 3 Cost., richiamando il precedente che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione.

  • art. 24 Cost.

    la stessa è stata già rigettata da questa Corte con argomentazioni che vanno in questa sede ribadite

    La Corte ha respinto la censura di legittimità costituzionale riferita, tra gli altri, all’art. 24 Cost., richiamando il precedente che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione.

  • art. 111 Cost.

    la stessa è stata già rigettata da questa Corte con argomentazioni che vanno in questa sede ribadite

    La Corte ha respinto la censura di legittimità costituzionale riferita, tra gli altri, all’art. 111 Cost., richiamando il precedente che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    la stessa è stata già rigettata da questa Corte con argomentazioni che vanno in questa sede ribadite

    La Corte ha respinto la censura di legittimità costituzionale riferita all’art. 117, comma 1, Cost., richiamando il precedente che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione.

  • art. 13 CEDU

    la stessa è stata già rigettata da questa Corte con argomentazioni che vanno in questa sede ribadite

    La Corte ha respinto la censura convenzionale riferita all’art. 13 CEDU, richiamando il precedente che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione.

  • art. 45 c.p.p.

    la stessa è stata già rigettata da questa Corte con argomentazioni che vanno in questa sede ribadite

    La Corte richiama la natura dell’istanza di rimessione del processo, ma non enuncia in questa decisione un’autonoma interpretazione dei presupposti dell’art. 45 c.p.p.).

  • art. 130 c.p.p.

    quello relativo alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell’"an" sia nel "quantum"

    La correzione ex art. 130 c.p.p. non è applicabile alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende quando la sua determinazione richiede una valutazione discrezionale sia sull’an sia sul quantum.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non è un rimedio utilizzabile per contestare provvedimenti non emendabili secondo la disposizione o per dedurre questioni estranee a un errore percettivo di fatto.
  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. deve essere proposto dalla parte tramite difensore munito di procura speciale; la presentazione personale comporta l’inammissibilità.
  • Il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. può essere attivato per correggere una statuizione sulle spese processuali conseguente a un errore percettivo, ma non per rimuovere una sanzione pecuniaria la cui applicazione e quantificazione dipendano da una valutazione discrezionale.
  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è previsto per il condannato contro decisioni irrevocabili e non è esteso alle decisioni rese in procedure incidentali, che sono suscettibili di modifica per la sopravvenienza di nuovi elementi e non hanno carattere di irrevocabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.