Cassazione Penale, Ordinanza n. 21025/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito e ha applicato le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma in appello della condanna di un imputato alla pena di 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione e/o cessione di stupefacenti a fini di spaccio, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con fatto accertato in Palermo il 23 marzo 2022. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva un unico motivo, formalmente fondato su vizio di motivazione e violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico, privo di specifiche censure al percorso argomentativo della sentenza di appello e non confrontato con le risposte già fornite ai motivi di gravame.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna; la decisione non ne affronta il contenuto sostanziale, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono formulate in modo generico e non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente reiterare doglianze già dedotte nei gradi di merito: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli errori della motivazione di appello e misurarsi con le risposte già rese dal giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la decisione di legittimità si arresta all’inammissibilità per genericità del motivo, la statuizione di merito resta ferma e la condanna pronunciata nei gradi precedenti non viene rimossa.
Come è indicizzato
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