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Ordinanza

Ordinanza n. 475/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria concorsuale, giudizio di non idoneità alla prova orale con punteggio di 10/30 e atti della prova orale, contestati anche per il mancato riconoscimento del tempo aggiuntivo richiesto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la graduatoria di un concorso pubblico unificato nella parte in cui non la includeva, il giudizio di non idoneità alla prova orale e il relativo punteggio di 10/30, nonché i verbali, la scheda individuale di valutazione, gli esiti, i quesiti e gli ulteriori atti della prova. Ha dedotto, in particolare, che durante la prova orale non le sarebbe stato concesso il tempo aggiuntivo richiesto in relazione a un disturbo segnalato, chiedendo in via subordinata l’accertamento del diritto a ripetere la prova davanti a una commissione diversa e la rinnovazione della fase orale. Sono stati inoltre prospettati ulteriori rilievi formali sugli atti concorsuali e sulla disciplina della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di prima valutazione, ha ritenuto che il disturbo segnalato dalla ricorrente non incidesse sullo svolgimento della prova orale. Ha inoltre rilevato che gli altri rilievi formali dedotti apparivano superati dalla documentazione prodotta e dalle difese di Estar. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di misure compensative per lo svolgimento di una prova concorsuale deve essere sorretta da elementi tali da dimostrare che la condizione personale dedotta incida concretamente sulle modalità di svolgimento della prova; in mancanza, non sussiste un adeguato fumus per la sospensione degli atti concorsuali.
  • I rilievi formali sugli atti di una procedura concorsuale possono risultare, già nella fase cautelare, non idonei a fondare la sospensione quando la documentazione prodotta dall’amministrazione e le relative difese ne superino la portata lesiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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