Cassazione Penale, Ordinanza n. 01836/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/04/2025. Dalla ordinanza emerge che l'unico profilo di censura riguardava la pretesa insufficienza del narcotest, motivo che la difesa ha riproposto anche con memoria chiedendo la trattazione in pubblica udienza e l'accoglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza era meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche ritenute corrette, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era meramente riproduttivo di censure già valutate e respinte dalla Corte d'appello, in particolare sulla sufficienza del narcotest. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità non esclude tali conseguenze quando il ricorrente non sia incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di una generica insufficienza del narcotest, se già specificamente vagliata e respinta in appello con argomenti giuridici adeguati, non integra un valido motivo di ricorso in cassazione quando non introduca critiche nuove o specifiche alle rationes decidendi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01779/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01781/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01807/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01808/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01809/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01810/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →