Sentenza del 21/10/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Accertamento induttivo - Motivazione dell'accertamento - Presunzioni a fondamento dell'accertamento - Onere della prova grava sull'ufficio - Illegittimità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'accertamento è stato dichiarato illegittimo. La motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio può spettare al contribuente fornire la prova contraria; tale onere preliminare non è stato ritenuto adeguatamente assolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento induttivo ai fini IRPEF, sostenendo che l'atto non fosse adeguatamente motivato e che l'Ufficio non avesse indicato in modo chiaro e concreto gli elementi posti a fondamento della determinazione del maggior reddito. In particolare, le presunzioni utilizzate non risultavano supportate da indizi gravi, precisi e concordanti idonei a trasformare una presunzione semplice in prova. L'onere di dimostrare inizialmente la sussistenza degli elementi impositivi gravava sull'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina l'accertamento induttivo e consente la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi, ma tali elementi devono essere concretamente indicati e possedere consistenza probatoria sufficiente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando il contribuente può individuare con chiarezza i fatti, i dati e il ragionamento logico che hanno condotto alla maggiore pretesa fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare per prima la fondatezza dell'accertamento, indicando elementi concreti e presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio; non può essergli imposto di smentire una pretesa meramente generica o priva di adeguato supporto.
- La mancata indicazione degli elementi specifici posti a fondamento dell'accertamento può comportare l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione e di prova.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la comprensibilità della motivazione sia la concreta idoneità degli indizi utilizzati dall'Ufficio a dimostrare il maggior reddito.
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