Sentenza del 21/10/2019 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Isernia
Imposta di registro - Principio dell'enunciazione - Atto intervenuto tra le stesse parti - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, contestando il recupero dell'imposta relativa a un atto che l'Agenzia delle Entrate riteneva enunciato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 22 del TUR. In particolare, l'avviso non indicava con chiarezza quale fosse l'atto enunciato: il ricorrente aveva ritenuto che si trattasse della cessione del credito, mentre l'Agenzia, solo in sede processuale, ha sostenuto che si trattasse dell'originario contratto di finanziamento. È stata quindi dedotta sia la carenza di motivazione dell'avviso, sia l'assenza del presupposto impositivo, poiché né il finanziamento né la successiva cessione erano intervenuti tra le stesse parti del giudizio monitorio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Commissione ha annullato l'avviso di liquidazione limitatamente ai 200 euro richiesti per l'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 del TUR, ritenendo fondato e assorbente il vizio di motivazione e rilevando comunque l'assenza del requisito delle stesse parti. È rimasta ferma l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo, pari a 200 euro, non contestata dal ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 22 del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986)
L'imposta si applica alle disposizioni enunciate contenute nell'atto, anche se non registrate, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, tra cui l'intervento tra le stesse parti.
Il principio di enunciazione consente di assoggettare a imposta una disposizione contenuta o richiamata in un atto soggetto a registrazione, ma il presupposto richiede che la disposizione enunciata sia intervenuta tra le stesse parti. Inoltre, l'avviso deve identificare con precisione l'atto enunciato e spiegare le ragioni della tassazione.
Art. 8 del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986)
La norma è stata richiamata in relazione alla tassazione degli atti giudiziari, tra cui il decreto ingiuntivo. La tassazione del decreto ingiuntivo non è stata contestata ed è rimasta dovuta.
Massime di principio
- L'imposta per enunciazione non può essere applicata automaticamente a qualsiasi contratto richiamato o utilizzato come fondamento di un provvedimento giudiziario: deve ricorrere il requisito dell'intervento tra le stesse parti.
- Se il contratto originario è stato ceduto a un terzo, la cessione e il contratto di finanziamento possono non essere tassabili per enunciazione nel giudizio tra il cessionario e il debitore, quando non coincidono le parti del rapporto enunciato con quelle dell'atto giudiziario.
- L'avviso di liquidazione deve indicare chiaramente quale atto o disposizione è considerato enunciato, nonché le ragioni per cui sarebbe soggetto a imposta. Un'indicazione generica può determinare l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.
- L'amministrazione non può colmare in sede processuale l'originaria genericità dell'avviso individuando per la prima volta l'atto enunciato: gli elementi essenziali della pretesa devono risultare dall'atto impositivo.
- La tassazione del provvedimento giudiziario e quella dell'eventuale atto enunciato sono autonome: è possibile contestare la seconda senza mettere in discussione l'imposta dovuta sul decreto ingiuntivo.
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